Skip to main content

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Art. 15 Trattamento dei dati personali (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministero, i COA e l'Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario dell'avvocato ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero e' titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti, anche quando effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 4, avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quando il trattamento e' effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Per le finalità di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:

a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;

e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 del presente decreto, sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi dell'art. 14, ai soli fini statistici, in conformità' all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.