Art. 05 Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato
Art. 5 Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. L'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:
a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
c) il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione, in conformità all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' inoltre corredata:
a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |