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Art. 02 Definizioni (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

Art. 2 Definizioni (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «richiedente»: l'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che e' legittimato a presentare l'istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;

b) «ODM»: organismo di mediazione. L'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;

d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;

f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

g) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

i) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;

l) «COA»: il Consiglio dell'ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale;

n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica;

o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

p) «SPID»: il sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83 «Codice dell'amministrazione digitale»;

q) «PEC»: posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

r) «Codice iPA»: l'indice dei riferimenti univoci dell'ufficio pubblico competente per l'emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento;

s) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero;

u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;

v) «SID»: Sistema interscambio flussi dati. L'infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.