Art. 19 Disposizioni transitorie (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
Capo VI Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali - Art. 19 Disposizioni transitorie (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.
2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |