Art. 17 Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3
Art. 17 Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati:
a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;
b) data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
c) data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |