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Art. 11 Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

Art. 11 Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.

4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ne' rilevano ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
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🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.