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Art. 09 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis

Art. 9 Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si e' conclusa con successo.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione;

c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.