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Art. 03 Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma e' effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5. La domanda di cui al comma 1, e' presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta ai sensi del presente decreto, e' tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere.

7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
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🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.