00 Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali
Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Il presente decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;
Visto l'art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Visto il comma 2 del citato art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli di autenticità della stessa.»;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura di mediazione, quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento; Visto il comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo riconosce alle parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;
Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di imposta, di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di seicento euro per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;
Visto il comma 2, secondo periodo, dell'art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà;
Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti del procedimento di mediazione un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;
Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce agli organismi di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila;
Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonche' le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti di imposta;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, il titolo I, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, modificato il 30 marzo 2017, recante norme sugli incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita;
Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni attuative relative ai crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, già contenute nel citato decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, e dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le modalità di riconoscimento degli stessi;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;
Decreta:
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |