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Art. 01 Definizioni

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;

h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;

i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;

m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;

n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;

o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;

p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;

q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;

s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;

u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;

v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.