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Art. 03 Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

Capo II Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione

Art. 3 Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

2. La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

3. La parte prima del registro è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;

b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;

c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito.

4. La parte seconda del registro è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.

5. La sezione speciale per gli organismi ADR è articolata nella parte prima e nella parte seconda.

6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, è suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.

7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, è suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.