Art. 13 Procedimento di iscrizione
Art. 13 Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |