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Art. 16 Obblighi degli iscritti

Art. 16 Obblighi degli iscritti

1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.

2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.

6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:

a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

a) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

b) l'esito del primo incontro;

c) l'esito del procedimento;

d) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;

e) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.

8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti:

a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;

c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;

d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;

h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.