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Art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

Art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;

c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;

d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;

e) il regolamento di procedura;

f) le indennità previste dall'articolo 33;

g) il codice etico;

h) l'eventuale limite di valore di competenza;

i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare una determinata controversia;

l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;

n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

o) la durata media della procedura;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;

q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;

r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;

s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;

t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.