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Art. 22 Regolamento di procedura

Art. 22 Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;

b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;

c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o piu' incontri da remoto;

d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;

e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;

f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);

g) che il mediatore non puo' iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);

h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;

i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;

o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo;

p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);

q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;

s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;

t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore;

u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;

v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;

z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41; aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione;

bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.