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Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;

c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;

d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.