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Art. 36 Cause di cancellazione

Art. 36 Cause di cancellazione

1. Costituiscono causa di cancellazione:

a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;

d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;

e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu' incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;

f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;

g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;

h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;

i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;

l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;

m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;

n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;

o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.

2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.