Art. 50 TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
TABELLA A (articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
VALORE DELLA LITE |
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Minimi |
Massimi |
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Fino a euro 1.000,00 |
80,00 |
160,00 |
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 |
160,00 |
290,00 |
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 |
290,00 |
440,00 |
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 |
440,00 |
720,00 |
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 |
720,00 |
1.200,00 |
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 |
1.200,00 |
1.500,00 |
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 |
1.500,00 |
2.500,00 |
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 |
2.500,00 |
3.900,00 |
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 |
3.900,00 |
4.600,00 |
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 |
4.600,00 |
6.500,00 |
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 |
6.500,00 |
10.000,00 |
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |