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Art. 50 TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

TABELLA A (articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE

 

Minimi

Massimi

Fino a euro 1.000,00

80,00

160,00

da euro 1.001,00 a euro 5.000,00

160,00

290,00

da euro 5.001,00 a euro 10.000,00

290,00

440,00

da euro 10.001,00 a euro 25.000,00

440,00

720,00

da euro 25.001,00 a euro 50.000,00

720,00

1.200,00

da euro 50.001,00 a euro 150.000,00

1.200,00

1.500,00

da euro 150.001,00 a euro 250.000,00

1.500,00

2.500,00

da euro 250.001,00 a euro 500.000,00

2.500,00

3.900,00

da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00

3.900,00

4.600,00

da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00

4.600,00

6.500,00

da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00

6.500,00

10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.