Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Cass. n. 13365/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - opposizioni - Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617