Incostituzionalità dell’ultima proroga dell’esecuzione forzata degli sfratti
Con sentenza n. 128 del 22 giugno 20121 la Corte Costituzionale ha abrogato per incostituzionalità la proroga disposta dall’art. 54-ter del d.l. n. 18/2020 (che estendeva l’efficacia temporale della sospensione dell’esecuzione di tutti gli sfratti sino al 30 giugno 2021). Ciò in relazione alle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Ha rilevato, in particolare, la Corte l’irragionevolezza e la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, per contrarietà al disposto di cui agli artt. 3, 1° comma e 24, commi 1 e 2 Cost., assumendo, inoltre, che, nel contesto normativo di cui al d.l. n. 18/2020 sopra citato non è stata introdotta alcuna disciplina specifica per le procedure esecutive, le quali restano regolate da altre norme, sia pure con i dovuti adattamenti.
Ha, quindi, precisato che “il bilanciamento di cui alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando così la tenuta costituzionale dell’ultima proroga (disposta fino al 30 giugno 2021) prevista dall’art. 13, comma 14 del d..l. n. 183/2020, che deve essere dichiarato illegittimo, concludendo, altresì, che, ove l’evolversi della situazione epidemiologica lo richieda, il legislatore resta sempre libero di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.
Riccardo Redivo