Azione di rivendicazione - Impugnazioni civili – cause scindibili e inscindibili – Intervento del detentore dell’immobile - Estromissione – Condizioni – Prova – Integrazione del contraddittorio dell’interventore coatto - Corte di Cassazione, sez. II., ord
Applicazione dell’art. 1586 c.c.- in caso di accoglimento della domanda in prime cure anche nei confronti dell’interventore, che non viene estromesso dal Tribunale: lo stesso diviene litisconsorte necessario in appello, verificandosi una causa inscindibile, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti, al quale non sia stata notificata una regolare impugnazione – Cass. sez. II., ordinanza n. 5899 del 23 febbraio 2022, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto e diritto. Il ricorso per cassazione è stato rigettato dalla Suprema Corte, alla luce del seguente principio : “Ai sensi degli artt. 1586 e 1777 c.c. (che indicano una regola generale anche al di fuori dei contratti locatizi e di deposito), il convenuto in un’azione di rivendica, che indichi un soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto ad essere estromesso dalla lite e, perde, pertanto, la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda, per cui tra tali soggetti non si costituisce un litisconsorzio necessario, neppure ove venga disposto, quale cosa comune, l’intervento “iussu iudicis del soggetto indicato come l’effettivo possessore del bene rivendicato. . L’obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato, a norma dell’art. 1586 c.c,. presuppone che questi dimostri di non aver alcun interesse a restare nel giudizio, ma, ai sensi dell’art. 1586 cit., presuppone la prova, da parte di quest’ultimo, di non avere alcun interesse a proseguire nella lite e non si opponga, quindi, all’azione del terzo che assume di aver diritto alla cosa. Di conseguenza, se la sentenza di prime cure, ritenendo persistere detto interesse, non estrometta il detentore dal giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica nella fase d’appello, un’ipotesi di causa inscindibile, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’interventore coatto, al quale l’atto d’appello non sia stato correttamente notificato.”