Comodato di immobile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 573 del 09/01/2025
Durata - Scopo di consentire al comodatario di "vivere con la propria famiglia" - Qualificazione come comodato a termine - Fondamento - Clausole di sollecita restituzione e di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario - Interpretazione. Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.