09.1 Riscuotere i contributi ed erogare le spese
09 IL RECUPERO FORZOSO DEI CREDITI CONDOMINIALI
09.1 Riscuotere i contributi ed erogare le spese Rif.: artt. 1130, co.1, n.3 c.c. e 63 disp.att.c.c
Come visto in precedenza uno dei compiti fondamentali affidati all’amministratore è quello previsto dal n.3 dell’art. 1130 c.c., ovvero riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni.
L’attività ordinaria dell’amministratore non richiede il consenso dell’assemblea, mentre per la manutenzione straordinaria ogni decisione deve passare al vaglio dell’organo deliberante.
Le spese nel loro complesso (ordinarie, straordinarie e relative ad innovazioni), quindi, devono essere versate dai condomini a prima richiesta dell’amministratore il quale, in caso di mancato adempimento è tenuto ad inviare un sollecito e, nel perdurare del comportamento omissivo, deve procedere al recupero forzoso del credito.
MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO a cura di Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Foroeuropeo – Rivista Giuridica online - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Registro speciale Ordine Giornalisti del Lazio - Direttore Avv. Domenico Condello