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12.1 Il dissenso dei condomini

12 IL DISSENSO DEI CONDOMINI RISPETTO ALLE LITI

12.1 Il dissenso dei condomini Rif.: art. 1132 c.c.

Come visto, l’amministratore è titolare, per le questioni riguardanti il condominio, di una duplice rappresentanza legale: attiva e passiva (al riguardo si rinvia al Capitolo secondo, paragrafo 2).

Il nostro ordinamento giuridico, con l’art. 1132 c.c. - anch’esso caratterizzato dall’inderogabilità prevista dall’art. 1138 c.c. -, ha riconosciuto in capo ai condomini il diritto di separare la propria posizione nei confronti delle liti che impegnino il condominio, sia dal lato attivo che da quello passivo. Si tratta, in buona sostanza, del diritto di dissociarsi da una lite tramite la manifestazione, da parte del condomino, del dissenso.

La ratio della norma, il cui testo è rimasto immutato rispetto alla disciplina previgente alla riforma del condominio, appare evidente: determinare una forma di tutela esterna in favore di quei condomini che, ad esempio, non intendano sopportare i costi di giudizi palesemente infondati nei quali il condominio sia attore o resistente.  

MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO a cura di Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Foroeuropeo – Rivista Giuridica online - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Registro speciale Ordine Giornalisti del Lazio - Direttore Avv. Domenico Condello