FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
14.4. Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche
14 ASCENSORE
14.4. Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche
La prima legge che interessa gli edifici privati è la legge n. 13/89, poi modificata dalla legge n. 62/89, dal DPR n. 380/01 (testo unico dell’edilizia) fino alla legge n. 220/12, che ha modificato la parte concernente le maggioranze necessarie per approvare le delibere assembleari.
Con la legge n. 13/89 la maggioranza assembleare era stata fissata, come previsto dall’art. 1136, co.2 e 3, in seconda convocazione , ad 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore dell’edificio).
Con la riforma, il quorum deliberativo è stato elevato a 501 millesimi per la maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
L’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino che sia interessato all’adozione della delibera. Unitamente alla richiesta il condomino deve comunicarne il contenuto e le modalità di esecuzione dell’intervento. In mancanza l’amministratore deve invitare il condomino a fornire le necessarie integrazioni.
L’art. 1120, co. 2 deve, tuttavia, essere integrato con l’art. 2 della l. n. 13/89 secondo il quale se il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta scritta la deliberazione, il portatore di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà può installare, a proprie spese, servo scala e strutture mobili e facilmente rimovibili anche modificando l’ampiezza delle porte di accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Ne consegue che nel condominio le barriere architettoniche si possono superare in vario modo, a seconda della collocazione dell’immobile interessato.
La norma, non esclude che il portatore di handicap possa procedere in via autonoma alla installazione in spazi comuni di un ascensore, anche quando vi sia il rifiuto dell’assemblea. L’intervento, infatti, considerato indispensabile per superare gli ostacoli che si frappongono all’accessibilità dell’edificio e alla reale abitabilità dell’appartamento, rientra nei poteri/doveri di cui all’art. 1102, pur nel rispetto dei suoi limiti e con l’osservanza delle norme in materia di distanze legali. Tuttavia, tale disciplina non opera qualora si tratti di impianti le cui indicate finalità devono essere intese nell’ambito dell’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e nel contemperamento dei concorrenti interessi” (Cass. n.14096/2012).
Quanto ai soggetti legittimati, lo spirito della normativa dovrebbe escludere un rapporto stretto tra soggetto portatore di handicap e edificio condominiale, dal momento che la giurisprudenza di merito ha costantemente ritenuto che tali soggetti possono avere con l’immobile anche relazioni di natura diversa dalla proprietà (come nel caso di un rapporto di locazione, oppure di lavoro).
Allo stesso modo l’abbattimento della barriera architettonica può essere richiesto per quei soggetti che, pur se non propriamente affetti da menomazione motoria, si trovino in minorate condizioni fisiche (ad es. persone in avanzato stato di età).
Mentre il requisito di condomino è necessario per la richiesta della convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 1120, co.2, c.c. Richiesta che può essere avanzata dal condomino per un portatore di handicap non condomino ma con esso convivente abituale.
MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO a cura di Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Foroeuropeo – Rivista Giuridica online - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Registro speciale Ordine Giornalisti del Lazio - Direttore Avv. Domenico Condello
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO