16.3 La trasformazione dell’impianto da centralizzato in autonomo
16 IL RISCALDAMENTO
16.3 La trasformazione dell’impianto da centralizzato in autonomo
Le maggioranze assembleari nell’evoluzione legislativa
- La legge n. 10/1991, con l’art. 26 co.2 (in relazione all’art. 8, lett. g) abbassava, per la prima volta, il quorum deliberativo concernente la trasformazione degli impianti da centralizzati a gas unifamiliari e per la contabilizzazione del calore, portandolo alla maggioranza delle sole quote millesimali (501 millesimi, là dove in precedenza era pacifico che la maggioranza corretta fosse quella dell’unanimità dei consensi).
- La legge n. 311/2006, con l’art. 7, poi, quanto alla validità della delibera, presa a maggioranza semplice (1/3 dei millesimi) richiedeva il rilascio di un certificato di attestato di certificazione energetica od una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato.
- In seguito, il D.P.R. n. 59/2009 art. 9 non incideva sulla maggioranza, ma restringeva l’ambito operativo della scelta, stabilendo che negli edifici esistenti con un numero di unità superiori a 4 è preferibile il mantenimento degli impianti centralizzati per caldaie con potenza maggiore od uguale a 100kw. Ciò sia per gli edifici rigorosamente destinati a civile abitazione, sia per quelli destinati ad uffici e simili. In presenza di cause tecniche o di forza maggiore che inducano a scegliere l’autonomo al posto del centralizzato, il motivo deve essere dichiarato nella relazione tecnica di accompagno, che deve attestare che l’intervento di trasformazione corrisponde alle prescrizioni del contenimento energetico.
Inoltre, l’art. 10 del medesimo provvedimento aveva stabilito che quando l’impianto centralizzato debba essere ristrutturato o installato ex novo, ove tecnicamente possibile, si dovesse passare alla contabilizzazione e termoregolazione del calore. Eventuali cause ostative, ovvero la scelta di altre soluzioni equivalenti avrebbero dovuto essere indicate nella relazione tecnica predisposta dal progettista.
Quanto alla giurisprudenza è stato affermato che «la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla l. n. 10 del 1991, ossia a garanzia dell'"an" e del "quomodo" della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fondi di energia rinnovabili» (Cass. n. 24976/2022). Nella specie, la Corte Suprema aveva ritenuto nulla la delibera assembleare impugnata, in quanto si era limitata a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell'impianto centralizzato, lasciando liberi i condomini di installare l'impianto ritenuto più opportuno, mentre avrebbe dovuto prevedere il deposito in comune del progetto di trasformazione dello stesso, nell'ottica di contenere il consumo energetico dell'intero edificio.
MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO a cura di Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Foroeuropeo – Rivista Giuridica online - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Registro speciale Ordine Giornalisti del Lazio - Direttore Avv. Domenico Condello