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legittimo il regolamento sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Il Tar del Lazio ha promosso il regolamento CNF n. 5/2014, di attuazione dell'articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E' stata depositata ieri la sentenza che rigetta il ricorso per illegittimità. Per i giudici amministrativi, il regolamento è rispettoso delle previsioni legislative e si fa carico delle eventuali dificoltà logistiche derivanti dal fatto che la sede principale dei corsi è Roma prevedendo che 1/3 delle lezioni posono essere svolte in forma decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali. Tar Lazio Decisione n. 12268/2014

Tar Lazio Decisione n. 12268/2014 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13679 del 2014, proposto da:
- Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto De Chiara, Claudio Guadagnuolo, Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11;
- Battisti Enrico, Zucchetti Chiara, Morosin Claudia, Zurlo Federica, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto De Chiara, Francesco Maria Caianiello, Claudio Guadagnuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11;
contro
- Consiglio Nazionale Forense (CNF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 5/2014 "regolamento ai sensi dell'art. 22 l. n. 247/12 sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso non risulta fondato in quanto il regolamento impugnato del luglio 2014 è stato adottato in stretta applicazione dell'art. 22 della legge n. 247 del 2012 secondo cui, al comma 3, dispone che l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori "può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF";
- che, invero, la norma da ultimo citata prevede altresì che "il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità", regolamentazione che il Consiglio resistente ha effettuato prevedendo un sistema di selezione all'ingresso (tramite un test di 30 domande in diritto processuale civile, penale e amministrativo) nonché un esame finale costituito da una prova scritta (consistente nella redazione, a scelta, di un ricorso in cassazione ovvero in appello dinanzi al Consiglio di Stato) ed una orale nelle materie trattate durante il corso di durata trimestrale;
- che il citato art. 22 della legge n. 247 del 2012 prevede altresì un periodo transitorio di tre anni prima di passare al nuovo regime introdotto dalla normativa da ultimo citata;
- che, con riferimento alla difficoltà di raggiungere la sede di Roma per seguire le lezioni del corso di formazione, l'art. 7 del regolamento impugnato prevede la possibilità di svolgere un terzo delle lezioni (40 ore sulle 120 totali) in forma decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali;
- che la norma primaria, in applicazione della quale è stato adottato il regolamento impugnato, non presenta profili di legittimità costituzionale in quanto è il frutto di un contemperamento tra le esigenze di formazione professionale degli avvocati e le legittime aspirazioni degli stessi, senza che ciò si ponga in contrasto con i principi di ragionevolezza né con quelli connessi alla tutela della concorrenza;
- che il ricorso si rivela quindi infondato e le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1000,00, di cui euro 500,00 in favore del CNF ed euro 500,00 in favore del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: