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Consiglio dell'Ordine avvocati di Roma - Istituito il Comitato pari opportunità in violazione di legge?

Comitato pari opportunità – L'Avv. ANTONELLA ANSELMO e le associazioni AGI - ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE, RETE PER LA PARITÀ. CONSULTA LE DONNE, SE NON ORA QUANDO LIBERE, NOIRETEDONNE E DONNE E SOCIETÀ invitano il Consiglio dell'Ordine a modificare il Regolamento approvato il 13-11-2014 perchè in violazione di legge e per l'effetto di indire le elezioni e chiedono l'intervento del Ministro della giustizia e del Consiglio Nazionale Forense.

Alla adunanza del 13-11-2014, ancora una volta senza la preventiva messa all'ordine del giorno, il Presidente Vaglio comunicava al Consiglio il Regolamento del Comitato di pari Opportunità ex art. 25/4 L. 247/2012 e ne chiedeva la immediata approvazione senza consentire l'esame e la discussione.
Nel citato Regolamento si legge (punto 2 Composizione): ....Il Comitato è composto da 11 avvocati, di cui uno di loro, il Coordinatore, designato dallo stesso Consiglio dell'Ordine e scelto nell'ambito del Consiglio stesso. Tutti gli altri vengono eletti ex art. 25, 4° comma, L. 247/2012 dal Consiglio dell'Ordine tenendo anche conto dei requisiti di comprovata esperienza in materia di pari opportunità, diritto di famiglia, diritti umani, mediazione familiare e diritto minorile;
Rileva l'Avv. Antonella Anselmo che il Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma in data 13 novembre 2014:
a.appare in palese violazione dell'art. 25 comma 4 L.247/2012, degli artt. 3 e 51 Cost. e delle leggi europee in materia di pari opportunità;
b.priva immotivatamente le iscritte e gli iscritti all'Albo del diritto di voto, compromettendone gravemente la garanzia effettiva dei diritti fondamentali di non discriminazione nell'esercizio della professione forense;
c.attribuisce un diritto di voto non previsto dalla medesima L. n. 247/2012 tra le funzioni del COA;
d.non determina, a differenza del modello adottato dal CNF, il concreto meccanismo elettorale sia pur riferibile al medesimo Consiglio dell'Ordine;
e.priva di indipendenza l'istituendo Comitato assimilandolo nella sostanza ad una commissione in seno al Consiglio dell'Ordine;
f.crea discrepanza sul territorio di riferimento discostandosi dai Regolamenti adottati dagli altri COA d'Italia, che viceversa salvaguardano l'elettorato attivo delle iscritte e degli iscritti Albo Avvocati.
Ciò premesso e considerato:
- chiede con la massima urgenza che il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma, in attuazione dell'art. 25 comma 4 L. 247/2012 valuti la modifica del Regolamento già adottato, prevedendo il diritto di voto in capo alle iscritte e iscritti all'Albo e per l'effetto indica le elezioni del Comitato pp.oo. nel rispetto delle scadenze temporali introdotte con la Riforma forense.

La comunicazione integrale inviata dall'Avv. Antonella Anselmo, anche al Ministro della Giustizia:
Con Verbale dell'Adunanza del 13 novembre 2014 (estratto conf. originale il 21 nov. 2014) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma approvava il Regolamento del Comitato di pari Opportunità ex art. 25/4 L. 247/2012. Nel citato Regolamento si legge (punto 2 Composizione): ....Il Comitato è composto da 11 avvocati, di cui uno di loro, il Coordinatore, designato dallo stesso Consiglio dell'Ordine e scelto nell'ambito del Consiglio stesso. Tutti gli altri vengono eletti ex art. 25, 4° comma, L. 247/2012 dal Consiglio dell'Ordine tenendo anche conto dei requisiti di comprovata esperienza in materia di pari opportunità, diritto di famiglia, diritti umani, mediazione familiare e diritto minorile;
Considerato che
- la L. 247/2012 si propone tra gli obiettivi prioritari l'attuazione completa degli artt. 3 e 51 Cost. in materia di divieto di discriminazione di genere, rimozione degli ostacoli alla parità e all'eguaglianza sostanziale nell'esercizio della professione forense; in attuazione di tali principi e della normativa europea in materia, i comitati di pari opportunità sono organismi indipendenti e rappresentativi di tutti gli iscritti e le iscritte all'Albo, costituiti presso ogni Consiglio dell'Ordine, e preposti alla corretta e concreta applicazione dei principi sopra elencati, di talché l'art. 25/4 citato prescrive che "Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine";
- la novità normativa risiede nel fatto che il Comitato di pari opportunità è organo elettivo e paritetico rispetto al Consiglio dell'Ordine, ciò lo distingue dalle precedenti commissioni di pari opportunità nominate dai Consigli degli Ordini e ancor oggi disciplinate dall'art 32 L. 247/2012;
- a conferma del carattere elettivo, e di indipendenza dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Nazionale Forense con circolare 27/2/2013 n. 6 chiarisce che l'elettorato attivo spetta agli avvocati e alle avvocate iscritte all'Albo, salva la nomina del solo componente designato dal Consiglio dell'Ordine, e dirama a tal fine un modello di Regolamento per tutti i COA d'Italia, contenente anche le norme per l'elezione, designazione e proclamazione (art. 9) .
Viceversa, il Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma in data 13 novembre 2014:
a. appare in palese violazione dell'art. 25 comma 4 L.247/2012, degli artt. 3 e 51 Cost. e delle leggi europee in materia di pari opportunità;
b. priva immotivatamente le iscritte e gli iscritti all'Albo del diritto di voto, compromettendone gravemente la garanzia effettiva dei diritti fondamentali di non discriminazione nell'esercizio della professione forense;
c. attribuisce un diritto di voto non previsto dalla medesima L. n. 247/2012 tra le funzioni del COA;
d. non determina, a differenza del modello adottato dal CNF, il concreto meccanismo elettorale sia pur riferibile al medesimo Consiglio dell'Ordine;
e. priva di indipendenza l'istituendo Comitato assimilandolo nella sostanza ad una commissione in seno al Consiglio dell'Ordine;
f. crea discrepanza sul territorio di riferimento discostandosi dai Regolamenti adottati dagli altri COA d'Italia, che viceversa salvaguardano l'elettorato attivo delle iscritte e degli iscritti Albo Avvocati.
Ciò premesso e considerato:
- chiede con la massima urgenza che il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma, in attuazione dell'art. 25 comma 4 L. 247/2012 valuti la modifica del Regolamento già adottato, prevedendo il diritto di voto in capo alle iscritte e iscritti all'Albo e per l'effetto indica le elezioni del Comitato pp.oo. nel rispetto delle scadenze temporali introdotte con la Riforma forense;
- chiede altresì che il Consiglio Nazionale Forense si pronunci al riguardo, se del caso mediante convocazione del Comitato consultivo
Distinti saluti
Avv. Antonella Anselmo