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Elezioni consiglio ordine avvocati - si possono esprimere massimo 2/3 delle preferenze - a Roma 16 su 25

Il Tar Lazio con provvedimento del 30 Dicemmre 2014 ha confermato che sussiste "l'obbligo di osservanza da parte degli Organi competenti del disposto di cui all'art. 28, co. 3, della Legge n. 247/12" - Si possono esprimere massimo 2/3 delle preferenze

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15617 del 2014, proposto da:

Anf Associazione Nazionale Forense, Ester Perifano, Giovanni Bertino, Giovanni Delucca, Paola Fiorillo, Francesco Mazzella, Andrea Noccesi e Luigi Pansini, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso l'avv. Ester Perifano nella sede dell'Associazione Nazionale Forense Perifano, in Roma, via Paolo Emilio, 7;
contro
Ministero della Giustizia;
nei confronti di
Cnf Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine degli Avvocati di Bergamo, Alessandro Lovato, Giuseppe Fino;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Sindacato Avvocati Busto Arsizio, Ivan Pera, Rossella Gasparini, Carlo Alberto Cova, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivan Pera e Michela Cerini, con domicilio eletto presso l'avv. Ester Perifano nella sede dell'Associazione Nazionale Forense, in Roma, via Paolo Emilio, 7;
- Alessia Giorgianni e Antonello Garufi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessia Giorgianni e Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Sirna, in Roma, via G. Gioacchino Belli, 27;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in parte qua del Decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, Parte Prima, del 24 novembre 2014, Anno 155, n. 273.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti in data 30.12.2014, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Ritenuto di ribadire, anche in questa sede, quanto già affermato in precedenti decreti di reiezione dell'istanza di misure cautelari provvisorie proposta da altri ricorrenti, nel senso che "...non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. sussistendo l'obbligo di osservanza da parte degli Organi competenti del disposto di cui all'art. 28, co. 3, della Legge n. 247/12";
Considerato, poi, che non sembra spettare a questo giudice, avvalendosi dei poteri dell'art. 56 c.p.a., correggere o modificare solo alcune parti del decreto impugnato;

P.Q.M.
Rigetta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ferma restando la fissazione per la discussione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 dicembre 2014.