Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
L'avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell'invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83