L'omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 86
La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all'Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l'anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 86