esercizio dell’attività professionale da parte dei tirocinanti,
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari chiede di conoscere quale sia la normativa relativa al corretto esercizio dell’attività professionale da parte dei tirocinanti, “con particolare riferimento a coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al Patrocinio Speciale in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 41, comma 12 della Legge n. 247/2012. Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24
”. Al riguardo, il dubbio che il COA richiedente esplicita attiene alla liceità, da parte dei patrocinatori iscritti prima dell’entrata in vigore del succitato art. 41, di “proseguire l’attività professionale autonomamente intrapresa ed i mandati assunti, nei tempi previsti con la precedente normativa e se, invece, debbano ritenersi subordinati, quanto a modi e tempi dell’esercizio provvisorio, a quella introdotta a seguito dell’entrata in vigore della norma citata.” Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24
La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
È pacifico che, da un lato, risulti decorso dal 2 febbraio 2015 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, non può essere ignorato che l’art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla nuova legge professionale.
La mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le previsioni introdotte dall’art. 41 della nuova legge professionale comporta quindi, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, dianzi richiamata. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi a cura del Ministero della Giustizia e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus, per altri affari, “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24