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Avvocati – Ordine – costituzione camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie

Ministero della Giustizia Decreto 14 febbraio 2017, n. 34 Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (17G00045) (GU n.70 del 24-3-2017) Vigente al: 8-4-2017

 

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli

articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella

seduta del 22 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri

effettuata con nota del 30 dicembre 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e finalità del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione

delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di

risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29,

comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «consiglio dell'ordine»: il consiglio dell'ordine

circondariale degli avvocati;

b) «camera arbitrale e di conciliazione»: l'organismo di cui

all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012,

n. 247;

c) «segreteria»: la segreteria della camera arbitrale e di

conciliazione;

d) «regolamento»: il regolamento della camera arbitrale e di

conciliazione.

Capo II CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

Art. 3 Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini

appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di

camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di

procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di

risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine

contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:

a) la denominazione della struttura;

b) lo scopo;

c) la sede;

d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme

relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e

ai relativi costi.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet

del consiglio dell'ordine.

Art. 4 Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia

organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e

di conciliazione in conformità al presente decreto.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d),

la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresi' le

modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria

contabilità.

3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri

stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa

per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile

verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori

designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera

arbitrale e di conciliazione.

Art. 5 Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del

consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a

disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.

2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio

dell'ordine.

Capo III ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI

ARBITRI E DEI CONCILIATORI

Art. 6 Il consiglio direttivo

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un

consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti,

nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra

soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:

a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;

b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;

c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio

dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero

degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra

soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi

o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai

pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di

sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non piu' di due terzi dei

componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati

componenti del consiglio direttivo:

a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio

dell'ordine;

b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque,

resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo

consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o

piu' componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine

provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta

in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino

all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a

norma del comma 7, non possono essere designati per piu' di due

mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire

incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di

conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa

compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere

indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per

l'adempimento del mandato.

Art. 7 Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del

consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso

numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità

di iscrizione all'albo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del

consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione,

determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta

elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

Art. 8 Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e

dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno

richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata

al presente decreto.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica

l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie

competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La

dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a

comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di

cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di

onorabilità.

3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti

di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di

presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o

piu' aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di

onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio

direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede

allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di

disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la

propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.

Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun

iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine,

cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte

all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e

formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti

con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali

e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la

funzione arbitrale e conciliativa.

Art. 9 Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione

1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o

del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in

via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in

dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da

particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e

la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di

riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui

al comma 1.

3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non

opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono

individuati concordemente dalle parti.

4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato,

dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del

conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni

del codice etico.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene

iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini

della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato

designato a norma dei commi 1 e 2.

6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del

conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista

dal comma 1.

7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei

conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia

10 marzo 2014, n. 55.

8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet

del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel

rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 10 Segreteria

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge

le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della

stessa camera.

2. La segreteria svolge altresi' le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della

camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al

numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati

identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla

durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di

conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della

camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui

alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso

dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale

e di conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo,

degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle

sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo,

dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei

documenti.

Art. 11 Obbligo di riservatezza

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e

il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi

qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione,

sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante

lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle

parti, la camera arbitrale e di conciliazione puo' provvedere alla

pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei

lodi.

Capo IV INCOMPATIBILITÀ E ONORABILITÀ DI ARBITRI E CONCILIATORI

Art. 12 Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine

presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;

b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;

c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della

segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati

che esercitano negli stessi locali, nonchè il coniuge, la persona

unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti

coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone

indicate alle lettere a), b) e c).

2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della

nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti

dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera

arbitrale e di conciliazione.

3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non puo' considerarsi

imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui

socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia

assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del

procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono

tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di

incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 13 Requisiti di onorabilità

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori

sono i seguenti:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi

o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea

dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di

sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive piu' gravi

dell'avvertimento.

Capo V ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Art. 14 Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione

alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in

coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto,

soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.

Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere

arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla

data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi

dalla predetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,

reg.ne prev. n. 612

Allegato

Tabella A

(articolo 8, comma 1)

=================================

| Aree di competenza |

| professionale |

+===============================+

| Diritto delle persone e della |

| famiglia, diritti reali, |

| condominio e locazioni |

+-------------------------------+

| Diritto della responsabilità |

| civile |

+-------------------------------+

|Diritto dei contratti, diritto |

| commerciale e diritto |

|industriale, diritto bancario e|

| finanziario, diritto delle |

| procedure concorsuali |

+-------------------------------+

| Diritto del lavoro, della |

| previdenza e dell'assistenza |

| sociale |

+-------------------------------+

| Diritto amministrativo |

+-------------------------------+

|Diritto internazionale, diritto|

|del commercio internazionale e |

| diritto dell'Unione europea |

+-------------------------------+