Avvocati – Ordine – costituzione camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie
Ministero della Giustizia Decreto 14 febbraio 2017, n. 34 Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (17G00045) (GU n.70 del 24-3-2017) Vigente al: 8-4-2017
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli
articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella
seduta del 22 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota del 30 dicembre 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto e finalità del decreto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione
delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di
risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «consiglio dell'ordine»: il consiglio dell'ordine
circondariale degli avvocati;
b) «camera arbitrale e di conciliazione»: l'organismo di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012,
n. 247;
c) «segreteria»: la segreteria della camera arbitrale e di
conciliazione;
d) «regolamento»: il regolamento della camera arbitrale e di
conciliazione.
Capo II CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
Art. 3 Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione
1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini
appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di
camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di
procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie.
2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine
contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:
a) la denominazione della struttura;
b) lo scopo;
c) la sede;
d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme
relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e
ai relativi costi.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet
del consiglio dell'ordine.
Art. 4 Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa
1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia
organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e
di conciliazione in conformità al presente decreto.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d),
la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresi' le
modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria
contabilità.
3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri
stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile
verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori
designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera
arbitrale e di conciliazione.
Art. 5 Sede e personale dipendente
1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del
consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a
disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.
2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio
dell'ordine.
Capo III ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI
ARBITRI E DEI CONCILIATORI
Art. 6 Il consiglio direttivo
1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un
consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti,
nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra
soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:
a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;
b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;
c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.
3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio
dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero
degli iscritti.
4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra
soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.
5. Ferma la necessità che almeno due e non piu' di due terzi dei
componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati
componenti del consiglio direttivo:
a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio
dell'ordine;
b) i docenti universitari in materie giuridiche.
6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque,
resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo
consiglio direttivo.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o
piu' componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine
provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta
in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino
all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.
8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a
norma del comma 7, non possono essere designati per piu' di due
mandati consecutivi.
9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire
incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di
conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa
compromettere l'indipendenza e l'autonomia.
10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere
indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per
l'adempimento del mandato.
Art. 7 Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo
1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del
consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso
numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità
di iscrizione all'albo.
2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del
consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione,
determinandone l'ordine del giorno.
3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta
elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.
Art. 8 Funzioni e compiti del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e
dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno
richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata
al presente decreto.
2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica
l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie
competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La
dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a
comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di
cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di
onorabilità.
3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di
presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o
piu' aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di
onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio
direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede
allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di
disponibilità.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la
propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.
Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.
5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun
iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.
6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine,
cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte
all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e
formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti
con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali
e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la
funzione arbitrale e conciliativa.
Art. 9 Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione
1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o
del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in
via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in
dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.
2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da
particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e
la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di
riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di cui
al comma 1.
3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non
opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono
individuati concordemente dalle parti.
4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato,
dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del
conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni
del codice etico.
5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene
iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini
della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato
designato a norma dei commi 1 e 2.
6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del
conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista
dal comma 1.
7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei
conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55.
8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet
del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel
rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.
Art. 10 Segreteria
1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge
le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della
stessa camera.
2. La segreteria svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della
camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al
numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati
identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla
durata del procedimento e al relativo esito;
b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di
conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della
camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui
alla lettera a);
c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso
dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale
e di conciliazione;
d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo,
degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle
sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo,
dagli arbitri e dal conciliatore;
g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei
documenti.
Art. 11 Obbligo di riservatezza
1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e
il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi
qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione,
sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante
lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.
2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle
parti, la camera arbitrale e di conciliazione puo' provvedere alla
pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei
lodi.
Capo IV INCOMPATIBILITÀ E ONORABILITÀ DI ARBITRI E CONCILIATORI
Art. 12 Incompatibilità
1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:
a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine
presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della
segreteria;
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati
che esercitano negli stessi locali, nonchè il coniuge, la persona
unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti
coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone
indicate alle lettere a), b) e c).
2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della
nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti
dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera
arbitrale e di conciliazione.
3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non puo' considerarsi
imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui
socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia
assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del
procedimento nei tre anni precedenti.
4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono
tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di
incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
Art. 13 Requisiti di onorabilità
1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori
sono i seguenti:
a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive piu' gravi
dell'avvertimento.
Capo V ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Art. 14 Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in
coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto,
soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16 Regime transitorio
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere
arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi
dalla predetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 febbraio 2017
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 612
Allegato
Tabella A
(articolo 8, comma 1)
=================================
| Aree di competenza |
| professionale |
+===============================+
| Diritto delle persone e della |
| famiglia, diritti reali, |
| condominio e locazioni |
+-------------------------------+
| Diritto della responsabilità |
| civile |
+-------------------------------+
|Diritto dei contratti, diritto |
| commerciale e diritto |
|industriale, diritto bancario e|
| finanziario, diritto delle |
| procedure concorsuali |
+-------------------------------+
| Diritto del lavoro, della |
| previdenza e dell'assistenza |
| sociale |
+-------------------------------+
| Diritto amministrativo |
+-------------------------------+
|Diritto internazionale, diritto|
|del commercio internazionale e |
| diritto dell'Unione europea |
+-------------------------------+