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Elezioni delegati Cassa Forense - Incandidabilità - Ineleggibilità - Incompatibilità - Violazione norme regolamentari - Il Reclamo

Elezioni delegati Cassa Forense -Incandidabilità - Ineleggibilità - Incompatibilità - Violazione norme regolamentari - Il Reclamo alla Commissione elettorale centrale contro la proclamazione dei delegati del distretto della Corte di appello di Roma e la decisione della Commissione elettorale centrale della Cassa

 

Reclamo|orange

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Elezioni comitato dei delegati Cassa forense 2013-2017

Via ennio Quirino Visconti, 8 - Roma

RECLAMO

Il sottoscritto Avv. Domenico Condello, in qualità di presentatore della lista n. 5 “ Domenico Condello: previdenza, assistenza  e  solidarietà con le nuove generazioni”, di Presidente dell’Associazione Avvocati per l’Europa ed in proprio, quale iscritto alla Cassa di previdenza e assistenza forense

PREMESSO

- che la Commissione elettorale distrettuale Corte di Appello di Roma è stata nominata, in data 25-2-2013 dal Consiglio dell’Ordine di Roma ai sensi dell’art. 4, settimo comma. (doc. allegato 1);

- che a partire dal 18 Giugno 2013, la Commissione elettorale distrettuale ha svolto le sue funzioni, tra cui l’elaborazione e l’attivazione della procedura di affissione del manifesto con la indizione delle elezioni (doc. allegato 2);

-che il sottoscritto, in qualità di presentatore della lista “Domenico Condello: previdenza, assistenza  e  solidarietà con le nuove generazioni”,  ha depositato, il giorno 11 Luglio 2013, alle ore 9.15, la documentazione richiesta dal Regolamento Elettorale;

-che dagli atti ha rilevato che il Presidente Va.., senza alcuna comunicazione al Consiglio dell’Ordine di Roma, aveva nominato il Consigliere Aldo Mi.. quale delegato alle operazioni di acquisizione delle liste;

-che, contestualmente alla presentazione della lista, il sottoscritto ha richiesto al Presidente f.f., delegato del Presidente Avv. Aldo Mi.., copia di eventuali liste depositate, avendo riscontrato che all’albo del Consiglio non erano presenti affissioni ed ha depositato apposita istanza protocollata (doc allegato 3);

 -che il Presidente f.f., delegato del Presidente Avv. Aldo Mi.., ha dato riscontro con la seguente motivazione: “si accoglie l’istanza su cui si provvederà dopo l’esame di atti da parte della commissione elettorale” senza pertanto rilasciare copia e/o procedere all’affissione delle liste già presentate (doc. allegato 4);

-che il delegato del Presidente non ha provveduto, neanche in data successiva, all’affissione all’albo del Consiglio delle liste depositate, in violazione di quanto previsto dal Regolamento elettorale, di quanto indicato dal Manifesto elettorale e di quanto precisato dalla circolare del Presidente della Cassa (doc. allegato 5);

-che detta omissione ha impedito agli interessati di prendere visone delle liste presentate e conseguentemente di conoscere il numero delle liste depositate, il nome dei candidati e l’eventuale presenza di candidati incandidabili;

- che il sottoscritto, considerata l’illegittima determinazione del delegato del Presidente è stato costretto a depositare alla Commissione elettorale le seguenti istanze/reclami (doc. allegato 6,7,8);:

1.Alla Commissione Elettorale Elezione Comitato dei delegati Cassa Forense

Il sottoscritto avv. Domenico Condello, presentatore della lista “domenico condello: previdenza, assistenza  e  solidarietà con le nuove generazioni”

PREMESSO

-di aver richiesto, il giorno 11 luglio 2013 alle ore 9.50, con istanza protocollata, al Presidente f.f. del Consiglio dell’Ordine copia delle liste presentate;

-di aver sollecitato l’Ufficio, anche a mezzo telefono, il giorno 12/7/2013;

-di non aver, alla data odierna, ottenuto detta documentazione, né di aver avuto modo di esaminare le liste depositate;

-tutto ciò premesso, il sottoscritto

EVIDENZIA

la grave incomprensibile attività ostruzionistica ed omissiva posta in essere in violazione dell’ultimo capoverso dell’art. 6 del regolamento elettorale della Cassa Forense

RILEVA

di essere stato messo nella impossibilità di adempiere alla funzione di presentatore della lista, contesta il comportamento posto in essere e si riserva ogni azione a tutela dei candidati.

Con Osservanza

Roma li 15 Luglio 2013

Domenico Condello

Prot. n. 014575 del 15.7.2013

2.regolarità elettorale (omissis)

3.verifica dei sottoscrittori (omissis)

4.Alla Commissione Elettorale Elezione Comitato dei delegati Cassa Forense

           Il sottoscritto avv. Domenico Condello, presentatore della lista “domenico condello: previdenza, assistenza  e  solidarietà con le nuove generazioni”

Premesso

-che i componenti delle Commissioni di esame di Avvocato ai sensi dell’art. 47, comma 6 L.247/2012, non sono candidabili alle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico;

-che pertanto i Componenti le Commissioni nominati a partire dal 2008 non sono candidabili;

-che non avendo potuto esaminare le liste, in violazione del regolamento elettorale, ribadendo la riserva di eventuali azioni a tutela dei candidati

invita

i componenti la Commissione a procedere alla verifica dell’esistenza della suddetta incandidabilità.

Con Osservanza

Roma 15 Luglio 2013

Domenico Condello

Prot. n. 014574 del 15.7.2013

5.Alla Commissione Elettorale Elezione Comitato dei delegati Cassa Forense

Il sottoscritto avv. Domenico Condello, presentatore della lista “domenico condello: previdenza, assistenza  e  solidarietà con le nuove generazioni”

Premesso

-che i componenti del Consiglio dell’Ordine in carica che hanno già ottemperato a quanto previsto dall’art. 65 comma 4 della legge 247/2012, non si possono presentare nuovamente la propria candidatura dopo aver già rinunciato alla carica di Delegato della Cassa Forense ed optato per la carica di Consigliere; 

-che non avendo potuto esaminare le liste, in violazione del regolamento elettorale nel confermare la riserva di eventuali azioni a tutela dei candidati

invita

i componenti la Commissione a procedere alla verifica dell’esistenza della suddetta incandidabilità.

Con Osservanza

Roma 15 Luglio 2013

Domenico Condello

Prot. n. 014575 del 15.7.2013

premesso inoltre

-che il sottoscritto, in data 22 luglio 2013, ha presentato ulteriore istanza alla Commissione elettorale distrettuale per ottenere il rilascio di una copia delle liste elettorali e della documentazione relativa (doc. allegato n.9);

-che in data 23 luglio 2013 il Presidente f.f., delegato del Presidente Avv. Aldo Mi..,, ha trasmesso il provvedimento ex art. 4, comma 10 del vigente regolamento elettorale con le determinazioni della Commissione elettorale distrettuale con la “ammissione o esclusione delle liste elettorali pervenute e di esclusione di taluni candidati non risultai in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 13 dello Statuto della Cassa”;

-che la Commissione elettorale distrettuale, fra l’altro, con riferimento alle istanze/reclami presentati dal sottoscritto ha così deciso:

1 con riferimento alla istanza di cui al Prot. n. 14571 del 15.7.2013 – mancata affissione all’albo delle liste depositate:trattasi di istanza già esaminata dal Cons. Mi.., delegato del Presidente, che ha disposto che i nominativi dei candidati siano comunicati all’esito della rituale ammissione, di cui si prende atto. La commissione, peraltro, avendo disposto la ammissione di tutte le liste presentate, dichiara che le liste sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2 con riferimento alla istanza di cui Prot. n. 14574 del 15.7.2013 -  trattasi di istanza sulla quale la Commissione si dichiara incompetente in quanto l’art. 47 c.6 della L. 31.12.2012 si riferisce a causa di ineleggibilità e non di incandidabilità nonostante la norma parlasse di incandidabilità;

3.4.5 omissis sulle altre istanze;

-che soltanto in data 27 Luglio 2013, la segreteria della Commissione elettorale distrettuale provvedeva alla consegna della documentazione richiesta e sollecitata dal sottoscritto con la citata lettera del 22 Luglio 2013 (doc. allegato n.10);

-che il sottoscritto dall’esame della documentazione, tardivamente consegnatagli  e mai pubblicata all’albo del Consiglio, ha rilevato che la lista n. 4 “Lista Mauro Va..”, (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma), presentava le seguenti anomalie con riferimento a candidati incandidabili:

I - Quanto al candidato n. 1  Mauro Va.. e al candidato n. 2 Pietro Di... 

Gli avvocati Mauro Va.., Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Pietro Di.., Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avendo già svolto le funzioni di Delegato alla Cassa - il primo perchè eletto ed il secondo per rinuncia del primo - ed avendo rinunciato a detta carica, optando per la carica di Consigliere dell’Ordine (doc allegato n.11) in virtù dell’art. 65 norma transitoria della l. 247/2012, non possono ricandidarsi alla attuale competizione elettorale (doc. allegati 12-13-14).

L’art. 65 comma 4 della citata legge è una norma transitoria entrata in vigore immediatamente che continuerà a svolgere gli effetti fino alla entrata in vigore dell’art.28 l.247/12.  Pertanto, i Candidati Va.. e Di.. non possono proporre una candidatura alla quale hanno rinunciato, altrimenti verrebbe meno la ratio stessa della normativa novellata, nonché vanificata la esigenza avvertita dal legislatore di imporre un breve termine, immediatamente operativo, per la rimozione delle incompatibilità tra le due cariche.

Si precisa che l’art. 28 di detta legge, che prevede l’ipotesi di incompatibilità e la possibilità per l’eletto di optare entro 30 giorni, è una norma che, facendo esplicito riferimento al Consiglio che verrà eletto nel 2015, non è applicabile.

Fino alla entrata in vigore di tale normativa, persistendo il principio transitorio fissato dall’art.65, è evidente per i candidati su indicati l’impossibilità a ripresentare la candidatura, avendo già rinunciato alla carica.

Volendo ragionare a contrario la candidatura alla Cassa di Va.. e Di.. potrebbe configurare una implicita dichiarazione di rinuncia alla carica di Consigliere dell’Ordine.

A ben vedere, infatti, l’impossibilità di candidarsi da parte di chi è stato costretto per legge a rinunciare si desume nelle fattispecie chiaramente dal dettato di cui art. 65 entrato in vigore immediatamente, e dalla posizione di Va.. e Di.. rimasta immutata, essendo gli stessi tuttora Consiglieri dell’Ordine.

Non a caso Va.. e Di.., già dimissionari ai sensi dell’art. 65, rieletti, hanno optato per la carica di Consiglieri, di fatto “ridimettendosi”.

II Quanto al Candidato n. 7 Mauro Mo..

L’Avv. Mauro Mo.. ha svolto le funzioni di Commissario di esame nel 2008/2009 (ricoprendo l’incarico fino a tutto il 2009). Le ultime elezione dei delegati si sono tenute nel febbraio 2009.  (doc allegato 14). Ciò in palese contrasto con l’art. 6-ter. Disposizioni finali del d.l. 112/2013 il quale stabilisce che: “2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. Il richiamo della Commissione elettorale.”

Si Consideri, inoltre, che la nuova disposizione prevista all’art. 47 della legge 247/2012, che sembra prospettare un problema di ineleggibilità, non è di immediata applicazione (cfr parere C.N.F. doc n.15 ) in quanto l’art. 19 della stessa legge rinvia l’applicazione a partire dal terzo anno” rispetto all’entrata in vigore (2-2-2013) .

In detta materia il Consiglio nazionale forense si è già espresso con il parere n. 14/2006 ed altri successivi.

III. Quanto alla candidata n. 11, Alessandra Ga..

L’Avv. Alessandra Ga.. è stata nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma componente della Commissione elettorale il 25-2-2013. (all. doc n.16)

Dal verbale della adunanza del 4 luglio, pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma, risulta che l’Avv. Ga.. ha svolto le funzioni di componente la Commissione elettorale fino al 4 Luglio 2013 ed in detta data ha depositato lettera di dimissioni. (all. doc n.17)

Il Presidente Mauro Va.., capolista della lista n. 4, ha comunicato la detta circostanza lo stesso giorno in adunanza al Consiglio.

L’Avv. Ga.., avendo svolto le funzioni di componente della Commissione elettorale dal 23-2-2013 al 4-7-2013, era in posizione di incandidabilità. Ai sensi dell’art.5, terzo comma, Regolamento elettorale, infatti i componenti della Commissione elettorale non possono candidarsi, come evidenziato anche nel manifesto di indizione delle elezioni:“I componenti delle Commissioni Elettorali previste dal Regolamento Elettorale non possono essere né candidati all’elezione né presentatori e sottoscrittori di liste”;.

La rinuncia dell’Avv. Ga.. non ha, comunque, alcuna rilevanza, poiché detta aveva già svolto le descritte funzioni, essendo peraltro la stessa stata comunicata il medesimo  giorno della accettazione della candidatura. (doc allegato n. 18 ).

RILEVATO INOLTRE

-che il sottoscritto, in data 9 Agosto 2013,  venuto a conoscenza tardivamente delle suddette circostanze a causa della condotta omissiva tenuta del Presidente f.f. , delegato del Presidente. Avv. Aldo Mi.., ha proposto reclamo alla Commissione elettorale di appello con le seguenti richieste: Alla Commissione elettorale di appello avverso il provvedimento della Commissione elettorale (doc. allegati 16-17 ), emesso il 19 luglio 2013, affinchè in accoglimento delle motivazioni, totali o parziali, di cui in premessa voglia

IN VIA PRINCIPALE

accertata e rilevata la presenza di candidati ineleggibili/incandidabili e/o incompatibili nella lista n. 4 Lista Mauro Va.. e considerate le gravi violazioni di norme di legge e regolamentari escludere l’ammissione di detta lista alla competizione elettorale e dichiarare la estromissione della stessa e ordinare la cancellazione da tutti i manifesti elettorali;

IN VIA SUBORDINATA

           accertata e dichiarata la ineleggibilità e/o incandidabilità dei candidati indicati in premessa, di tutti o di parte, ordinare l’estromissione e/o la cancellazione dei   nomi dei candidati ritenuti ineleggibili/incandidabili dalla lista n. 4 Lista Mauro Va.. con la indicazione sui manifesti del termine incandidabile e/o ineleggibile in corrispondenza dei nomi estromessi.

Il sottoscritto con riferimento alla grave irregolarità, mancata affissione delle liste all’albo del Consiglio, posta in essere dal Presidente f.f. del Consiglio distrettuale si rimette alla decisione che la Commissione riterrà di dover assumere.

-che si allega al presente copia del reclamo alla Commissione elettorale di appello, al quale il sottoscritto si riporta integralmente (all. doc n.18);

-che la Commissione elettorale di appello dichiarava inammissibile il reclamo, depositato in data 9 agosto 2013 dal sottoscritto, e confermava la decisone della Commissione elettorale del 29 Luglio 2013, per i  motivi indicati con l’atto trasmesso il 12 agosto 2013 che si allega (doc n. 19);

-che elezioni si svolgevano nel distretto della Corte di Appello di Roma da 9 Luglio al 18 Luglio;

-che la Commissione elettorale centrale ha provveduto all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti a Componenti del Comitato dei Delegati della Cassa come da provvedimento pubblicato sulla G.U. del 10 Dicembre 2013;  (doc. 20)

-che in detto provvedimento non è rilevabile alcuna motivazione e/o informazione con riferimento alla individuazione dei requisiti previsti dallo statuto, dalle leggi per i  candidati proclamati e nessun riferimento è fatto circa il regolare svolgimento delle elezioni

-tutto ciò premesso il sottoscritto,

PROPONE RECLAMO

avverso la decisione della Commissione elettorale centrale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Dicembre 2013, relativamente alla proclamazione dei Delegati del distretto della Corte di Appello di Roma per le

seguenti motivazioni, in aggiunta a quanto precisato in premessa

1.VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO – MANCATA AFFISSIONE DELLE LISTE ALL’ALBO DEL CONSIGLIO

La violazione del regolamento richiamato è di rilevante evidenza per quanto riguarda la validità ed il corretto svolgimento della competizione elettorale.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine f.f. , il delegato del Presidente del Coa di Roma, ha “coscientemente” omesso di ottemperare alle disposizioni regolamentari, alle disposizioni della Commissione elettorale distrettuale e alla circolare del Presidente della Cassa Forense.

Tali fonti normative precisano: “Il presidente del Consiglio affigge una copia della lista all’Albo del Consiglio e la trasmette alla Commissione …. . omissis“

Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dell’Ordine f.f., il delegato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma Cons. Aldo Mi.., ha “perpetuato” nella grave omissione, non ottemperando nemmeno a quanto sollecitato dal sottoscritto al momento del deposito della lista elettorale con la istanza depositata.

La ratio della normativa riportata negli atti elettorali è molto chiara: vi è sotteso ‘l’obbligo per il “Presidente del Consiglio dell’Ordine” di attenersi alla massima trasparenza e informativa al fine di evitare possibili “abusi e/o irregolarità”.

Il rispetto del principio di trasparenza avrebbe dovuto assumere una rilevanza ancora più pregnante, in ragione della – già poco trasparente – posizione assunta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma, candidato capolista alle elezione della Cassa e contemporaneamente responsabile del “corretto trasparente svolgimento della fase di presentazione delle liste”.

A ben vedere, proprio in ragione di tale confusione dei ruoli, il Presidente Va.. si era visto costretto a delegare altro Consigliere, senza neanche informare il Consiglio dell’Ordine e dimenticando  che detto Consigliere ha fatto parte e fa tuttora parte del suo gruppo elettorale in quanto eletto al Consiglio con la Sua lista.

Ulteriore importante elemento da considerare è che la lista del Presidente Va.. era stata già depositata al momento della richiesta fatta dal sottoscritto e che solo successivamente, a distanza di molti giorni, e dopo l’ammissione delle liste da parte della Commissione elettorale distrettuale, è stato possibile rilevare la presenza  dei tre capolista in posizione di incompatibilità/incandidabilità, nonchè la presenza di altri due candidati incandidabili.

Ciò che preme evidenziare con il presente reclamo è che la violazione del principio di trasparenza e di informativa non è fine a se stessa, ma ha determinato ambigui risvolti pratici tutt’altro che di poco conto.

A ben vedere, infatti, il risultato elettorale e gli eventi successivi (nuove dimissioni di Va..  e di Di..), confermano che detta omissione regolamentare ha determinato un grande vantaggio elettorale alla lista Va.. ed una rilevante distorsione del risultato elettorale.

La rituale affissione delle liste all’albo del Consiglio, non a caso prevista dal regolamento e ribadita dal manifesto elettorale e dalla circolare del Presidente della Cassa Forense, avrebbe portato a conoscenza di tutti gli altri avvocati la possibilità di candidarsi, ancorchè in posizione di incompatibilà, ineleggibilità e incandidabilità.   

La violazione della citata normativa pertanto, in modo particolare nella fattispecie in cui si è verificata, costituisce una grande irregolarità che necessariamente comporta l’annullamento delle elezioni.

2.PRESENZA DI CANDIDATI IRREGOLARI IN VIOLAZIONE DI LEGGE E REGOLAMENTO

La presenza di incandidabili in una lista reca alla stessa un indubbio vantaggio elettorale, in quanto, con il proprio nome,  anche il candidato, incandidabile, portando voti alla lista ed attivandosi per la raccolta delle firme per la presentazione della stessa, determina un indebito vantaggio e una conseguente distorsione del risultato elettorale.

A ben vedere, infatti, tale composizione irregolare della lista determina una automatica modifica e distorsione dei risultati elettorali soprattutto nelle elezioni in discussione.

Ciò in ragione del particolare sistema elettorale basato sul voto di lista, ove mancano i voti di preferenza e l’attribuzione degli eletti avviene in base alla posizione assunta nella lista stessa.

Di talchè siffatto sistema elettorale, non consentendo di individuare i voti conferiti a ciascun candidato, confluendo, per contro, tutti i voti in favore della lista, la presenza di candidati incandidabili determina un alterato risultato elettorale.

Nel caso in esame ben cinque candidati su undici, in posizione irregolare in una lista, sono stati inseriti volontariamente con il solo fine di “attrarre” voti e determinare un innegabile  vantaggio con distorsioni del risultato  elettorale.

Non a caso nella creazione della lista “ DOMENICO CONDELLO: PREVIDENZA, ASSISTENZA  E  SOLIDARIETÀ CON LE NUOVE GENERAZIONI”  e nella scelta dei candidati ci si è scrupolosamente attenuti alle norme regolamentari  e legislative vigenti.

Infatti, il sottoscritto non ha presentato la propria candidatura, proprio perché non candidabile, unitamente a due Avvocati del Foro di Roma, di cui momentaneamente si omette il nome, i quali non hanno presentato la candidatura, in quanto Commissari di esame negli anni passati.

Gran parte dell’elettorato attivo, non conoscendo appieno la normativa elettorale e le su descritte cause di incompatibilità e/o incandidabilità, è stato indotto a votare per una lista, richiamato, senza dubbio, da candidati posizionati ai primi posti e noti per le cariche istituzionali ricoperte. Nel caso in esame la lista n. 4 aveva come capolista il Presidente degli Avvocati di Roma, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell’Ordine.

Ed a conferma con comunicazione inviata agli Avvocati Romani il Presidente Va.. ed il Segretario Di.. hanno comunicato soltanto tre giorni or sono le loro determinazioni.

           Forse bene avrebbero fatto le Commissioni elettorali, sollecitate con i reclami, ad “espungere” dalla lista i candidati irregolari. In tal modo si sarebbero potute evitare le evidenti distorsioni dei risultati elettorali.

Si consideri, inoltre che recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n.  695 del 2013 ha confermato la decisione dell’Ufficio elettorale regionale (Molise) e la decisione del TAR Molise rimuovendo incandidabili dalle liste e ribadendo che l’incandidabilità si traduce in un difetto del “requisito soggettivo per l’elettorato passivo”.

           In conclusione, non può neanche dirsi rilevante l’esclusione successiva allo svolgimento delle elezioni degli incandidabili dalle liste, in quanto essa non sarebbe in alcun modo idonea ad eliminare gli effetti pregiudizievoli, ormai irrimediabilmente verificatesi con la votazione di soggetti non candidabili.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto con il presente reclamo

CONCLUDE

Voglia l’Ill.ma Commissione adita accertare le irregolarità descritte in narrativa ed eventuali ulteriori violazioni del regolamento, dello statuto e della legge che hanno di fatto inficiato il regolare espletamento delle elezione e la validità dei relativi risultati elettorali e per l’effetto annullare le elezioni nel distretto della Corte di Appello di Roma e mandare al Presidente della Cassa per le conseguenti deliberazioni ai sensi dell’art. 5 c. 2 del regolamento.

Deposita i documenti indicati nel reclamo e riserva ulteriori memorie e controdeduzioni.

Roma, 26 dicembre 2013

Avv. Domenico Condello