Caos totale dopo due anni di governo “vaglista” al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
Il Consiglio dell’Ordine di Roma nel caos totale dopo due anni di governo “vaglista”: caos economico; caos istituzionale; caos politico. Una voragine il passivo nei bilanci - Espulsione, sancita dalla sentenza del Tar Lazio, del primo dei non eletti della “lista mauro vaglio” cooptato nel gennaio 2013 dai 12 Consiglieri di Maggioranza con una delibera che la sentenza stessa definisce “irragionevole” - Proposta del C.N.F. di sciogliere il Consiglio dell’Ordine di Roma per violazioni di legge in attesa della decisione del Ministro della Giustizia
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Il Consiglio dell’Ordine di Roma, nel caos totale dopo due anni di governo “vaglista”:
caos economico (una voragine il passivo nei bilanci, oltre tre miliardi delle vecchie lire, con possibili ulteriori aumenti dopo altra sentenza negativa del Tar Lazio (n.8065/2014),
caos istituzionale (espulsione, sancita dalla sentenza del Tar Lazio, del primo dei non eletti della “lista mauro vaglio” cooptato nel gennaio 2013 dai 12 Consiglieri di Maggioranza con una delibera che la sentenza stessa definisce “irragionevole”) e
caos politico (il Ministro della Giustizia non ha ancora deciso, dopo alcuni mesi, sulla proposta del C.N.F. di sciogliere il Consiglio dell’Ordine di Roma per violazioni di legge) -
articolo a cura di Domenico Condello
Il Tar Lazio, dopo aver annullato la delibera del 5 aprile 2012 relativa alla procedura concorsuale, boccia anche la delibera assunta dalla maggioranza che, in seguito alle dimissioni di un consigliere, aveva cooptato il primo dei non eletti della lista Vaglio, in violazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, non rispettando il mantenimento dell’equilibrio dei generi.
Il primo dei non eletti, facente parte della lista Vaglio, veniva ammesso al Consiglio con una delibera assunta a maggioranza e resa immediatamente esecutiva, con l’ingresso immediato in aula del primo dei non eletti senza rispettare la normativa prevista dalla l. 247/2012 e dall’art. 51 della Costituzione.
A nulla erano valsi i rilievi sostenuti con documentazione in adunanza. Dal verbale del 9 Gennaio 2014: “omissis” Il Consigliere Condello, qualora la maggioranza dovesse deliberare per l’applicazione dell’istituto del “subentro” con riferimento all’individuazione del primo dei non eletti evidenzia al Consiglio, con riferimento al doc. n. 5 depositato, che il primo dei non eletti, “per il mantenimento dell’equilibrio di genere”, è l’Avv. (Livia Rossi) ai sensi dell’art. 28/6 della L.247/2012.
Il Consigliere Condello richiama inoltre le delibere dell’Ordine di Lecce ove è chiaramente precisato: “Visto l’art. 28/6 della L. 247/2012, ritenuto che detta norma sia già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione del Consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi; rilevato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce è in perfetto equilibrio tra i generi, avendo nel suo interno un terzo di componenti donne; constatato che dall’esame del verbale della tornata elettorale dell’anno 2012 risulta che il primo dei non eletti è l’Avv. (omissis).
Tutto ciò è ribadito nella delibera di Rieti ove è precisato che “principio di economicità e di conservazione degli effetti, l’art. 28 comma 6 della L. 247/2012 che per altro è norma già entrata in vigore, con la conseguenza che alla sostituzione consigliere dimissionario si deve procedere con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi”. L’Ordine di Rieti ha rispettato detto principio nella composizione del Consiglio, omissis, Il Tar del Lazio ha confermato con altra sentenza questo assunto (Sentenza n. 7632 del 16 Luglio 2014)
Il Consigliere Condello pertanto ritiene essere subentrante l’Avv. (Livia Rossi) per il rispetto dell’equilibrio di genere previsto dalla legge e rileva che una delibera differente comporta una violazione del comma 1 lettera b art. 33 della Legge 247/2012 con possibili conseguenze negative nei confronti del Consiglio. Omissis
Il Consiglio naturalmente deliberava a maggioranza e consentiva l’accesso immediato nell’adunanza dell’Avv. Antonio Caiafa”.
I soliti buontemponi hanno fatto alcune domande relativamente a questa evento:
-come ha fatto il “neo cooptato” ad entrare immediatamente in adunanza ed a prendere possesso della nomina?:
-era nascosto dietro la porta dell’aula avvocati?
-era stato “tele-trasportato” (Strumento utilizzato nelle SPAZIO VISIVO Star Trek) in adunanza?
Oggi molti ipotizzano possibili ulteriori conseguenze negative per la credibilità del Presidente Vaglio e dei suoi 11 Consiglieri che hanno sostenuto la delibera con “irragionevoli” (precisa il Tar con la sentenza) argomentazioni giuridiche e propongono nuovi quesiti:
-il Consiglio ha deliberato in questi sette mesi in modo irregolare?
-saranno impugnati i procedimenti disciplinari svolti alla presenza e con il contributo di un estrano al Consiglio?
-saranno impugnate le delibere con archiviazioni di procedimenti disciplinari;
-saranno impugnate le delibere con i pareri di congruità emessi?
Le risposte le avremo forse nei prossimi giorni.
Il Cooptato, - del quale confesso di aver apprezzato, in questi sette mesi durante le adunanze consiliari, preparazione e autonomia intellettuale - , espulso dal Tar certamente impugnerà la decisione dinanzi al Consiglio di Stato. Questa volta, certamente eviterà di farsi assistere, anche in appello, da un Consigliere dell’Ordine di Roma, il quale aveva svolto attività defensionale per una identica questione relativa al subentro del primo dei non eletti di Rieti ma in quel caso il subentro era avvenuto nel rispetto del genere.
Alla prossima adunanza, “per mettere una ennesima pezza”, il Consiglio dovrà, in autotutela, revocare la delibera e ripristinare, con una nuova delibera, la legalità, facendo subentrare il legittimo primo dei non eletti del genere meno rappresentato ai sensi dell’art. 28 l. 247/2012.
Dopo aver accertato (sic !!), dunque, che il “primo dei non eletti cooptato” con la delibera annullata non abbia cambiato sesso durante il mese di agosto, onde sanare la sua posizione irregolare, il Consiglio non potrà che far subentrare, speriamo anche in questo caso con delibera immediatamente esecutiva, il primo dei non eletti del genere meno rappresentato: Livia Rossi
Domenico Condello
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Tar Lazio Sentenza 8681/2014|red
Tribunale Amministrativo del Lazio, Sentenza n. 08681 del 5 agosto 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Livia Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 19;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Pri.. Clo.., 2;
Consiglio Nazionale Forense;
nei confronti di
Antonio Ca.., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, piazzale don Gi. Mi.., 9;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 14 gennaio 2014, di approvazione del verbale n.1 dell’adunanza del 9 gennaio 2014, nella parte in cui veniva disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, dell’avv. Antonio Ca.., quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione del consigliere dimissionario, avv. Donatella Ce.., in applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012,
del predetto verbale n.1 dell’adunanza del 9 gennaio 2014, impugnato con motivi aggiunti,
degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Antonio Ca..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’avv. Livia Rossi impugnava la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 14 gennaio 2014, di approvazione del verbale n.1 dell’adunanza del 9 gennaio 2014, nella parte in cui veniva disposta la nomina, come consigliere del predetto Ordine, dell’avv. Antonio Ca.., quale primo dei candidati non eletti, in sostituzione del consigliere dimissionario, avv. Donatella Cerè, in applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art.15 del D.Lgs.Lgt. n.382 del 1944, degli artt.28, 65 della Legge n.247 del 2012, della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 51, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per illogicità, perplessità, irragionevolezza, contraddittorietà, errore sui presupposti, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento.
L’interessata in particolare, premesso che al suddetto Consiglio di quindici componenti erano state elette due sole donne (cfr. all.8 al ricorso), ha fatto presente che il medesimo Organo aveva applicato solo una parte del disposto contenuto nell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012 (subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni di un consigliere), e non la restante (sul rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi); che per i casi di sostituzione in corso di mandato, era necessaria l’adozione di un regolamento attuativo, ex art.28, comma 2 della Legge n.247 del 2012 e che dunque, in sua assenza, occorreva far riferimento, ai sensi dell’art.65, comma 1 della Legge n.247 del 2012, al regime normativo previgente, nel quale era prevista l’indizione di elezioni suppletive, in applicazione dell’art.15 del D.Lgs.Lgt. n.382 del 1944; in subordine, che se invece, come avvenuto, si riteneva immediatamente applicabile l’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, il deliberato subentro era comunque illegittimo, come suesposto, per la mancata integrale applicazione della predetta disposizione, in relazione al rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Del pari si costituiva in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Roma, deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa del verbale dell’adunanza del 9 gennaio 2014, nonché per causa petendi contraddittoria e dunque indeterminatezza del petitum e nel merito l’infondatezza del medesimo, sostenendo l’immediata applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, per quanto riguarda il subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni di consigliere ed invece la necessità del regolamento attuativo per la parte attinente al rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi; veniva quindi chiesto il rigetto del ricorso.
L’avv. Antonio Ca.., controinteressato, si costituiva in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con memoria, in rito, l’inammissibilità per la mancata impugnativa del verbale dell’adunanza del 9 gennaio 2014, per causa petendi contraddittoria e dunque indeterminatezza del petitum nonché per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non poteva essere eletta per più di due mandati, ex art.28, comma 5 della Legge n.287 del 2012, come già avvenuto dal 2004 al 2011, nel merito, l’infondatezza, ribadendo quanto già sostenuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
Con motivi aggiunti l’avv. Rossi impugnava anche il cennato verbale del 9 gennaio 2014, riproducendo sostanzialmente i motivi di censura già contenuti nel ricorso introduttivo.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche delle medesime.
Nell’udienza del 21 maggio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di rito sollevate dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dal controinteressato, che il Collegio ritiene destituite di fondamento e dunque da respingere, atteso che il verbale dell’adunanza del 9 gennaio 2014 risulta tempestivamente e ritualmente impugnato con motivi aggiunti, che inoltre le due ipotesi formulate nel ricorso sono prospettate una (la seconda) in subordine all’altra (la prima) e che dunque non sussiste alcuna contraddittorietà della causa petendi e conseguente indeterminatezza del petitum, che in ultimo il regime preclusivo dei due mandati, di cui all’art.28, comma 5 della Legge n.247 del 2012, vale a partire dalle prime elezioni con la nuova disciplina.
Di contro il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che in linea generale è prevista l’emanazione di un regolamento attuativo, ex art.28, comma 2 della Legge n.247 del 2012, per l’applicazione della nuova disciplina in materia di elezione dei consiglieri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; che in sua assenza, nell’art.65 della Legge n.247 del 2012 è fatto rimando al regime normativo precedente, ove necessario e se compatibile col nuovo; che dunque occorrerebbe richiamare il D.Lgs.Lgt. n.382 del 1944 ed in particolare l’art.15, con previsione di elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti dimissionari; che tuttavia la suddetta disciplina risulta sul punto incompatibile con la nuova, non richiedendosi all’epoca il rispetto dell’equilibrio dei generi, di rilievo costituzionale, ex art.51 Cost.; che pertanto è necessario porre nuovamente attenzione alla Legge n.247 del 2012; che in particolare, nell’art.28, comma 6 della suddetta Legge, è stabilito, in caso tra l’altro di dimissioni di uno dei consiglieri, il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi; che la suddetta disposizione - in combinato disposto con l’art.28, comma 2, ove è previsto che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti - appare suscettibile di immediata applicazione (cfr., sul principio di diritto, non sulla causa petendi e sul petitum, più limitati e volti unicamente all’indizione delle elezioni suppletive in base alla precedente disciplina, TAR Lazio, III, n.7632 del 2014); che pertanto, in seguito alle dimissioni del consigliere, avv. Donatella Cerè, deve disporsi, in applicazione dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012, il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi.
Giova in ultimo rilevare sul punto l’irragionevolezza dell’assunto dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del controinteressato laddove intenderebbero scindere in due un’unica disposizione normativa (quella contenuta appunto nel primo capoverso dell’art.28, comma 6 della Legge n.247 del 2012), ritenendo la prima parte (sul subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni di un consigliere) suscettibile di immediata applicazione ed invece la seconda (nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi) bisognevole del regolamento attuativo.
In considerazione della novità della questione, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1687/2014 indicato in epigrafe, unitamente ai motivi aggiunti al medesimo, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014
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