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Cds 2822/2014 - regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Numero 02822/2014 e data 01/09/2014

 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

  NUMERO AFFARE 01685/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

  Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 7337.U del 20/08/2014 con il quale il Ministero della giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

  PREMESSO:

L'intervento normativo in oggetto è necessario in forza del disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha rimesso ad un decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Riferisce il Ministero procedente rilevando che l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale deve avere luogo, a norma dell'art. 28, comma 2, della citata legge n. 247 del 2012 (recante " Nuova disciplina della professione forense"), da parte degli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento, adottato secondo la regola prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'art. 1 della stessa legge.

Gli artt. 25 e 27, comma 1, della citata legge n. 247 stabiliscono rispettivamente che:

- gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati espressamente come elettorato attivo per dette elezioni, da tenersi secondo le modalità stabilite con il regolamento;

- per l'ordinario rinnovo quadriennale del consiglio le elezioni devono tenersi entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

Stabilisce la norma primaria ( art. 28 l. n. 247/2012), l'obbligo di riparto proporzionale dei consiglieri tra i generi, con rappresentanza minima di un terzo del totale per quello meno rappresentato, e possibilità di esprimere più preferenze nel solo caso le stesse siano destinate ad entrambi i generi; le modalità di composizione delle liste, compresi i casi di sostituzione con garanzia di rispetto delle proporzioni tra i generi; l'esclusione dal voto degli avvocati a qualsiasi titolo sospesi dall'esercizio della professione.

Il provvedimento in esame è composto di 17 articoli così suddivisi:

- Capo 1°: Disposizioni generali ( rtt. 1 e 2);

- Capo 2°: Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. da 3 a 15 );

- Capo 3° : Disposizioni finali (artt. 16 e 17).

Il capo 1° reca l'oggetto del regolamento e definizioni utili per la rapida lettura del testo.

L'articolo 3 definisce i compiti del presidente del Consiglio in sede di convocazione dell'assemblea, relativi alla determinazione del numero complessivo dei componenti del consiglio nei termini stabiliti dalla norma primaria del numero minimo di seggi per il genere meno rappresentato; della data di svolgimento delle elezioni. Dette determinazioni sono soggette a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ordine e a comunicazione al consiglio.

L'articolo 4 regola la convocazione elettorale, costituita da una serie di adempimenti che gravano sul presidente del Consiglio.

L'art. 5 detta le regole della campagna elettorale, che non può svolgersi nel luogo e nel tempo destinato alle operazioni di voto.

L'art. 6 disciplina la presentazione delle candidature, sia individuali che di lista.

L'art. 7 detta le norme per la formazione delle liste, nel numero massimo a quello degli eligendi se rappresentative dei due generi, e con facoltà di candidatura, a pena di decadenza, in una sola lista, che comporta candidatura anche a titolo individuale.

L'art. 8 reca le regole relative alla composizione (con integrazione a seconda delle fasi) della commissione elettorale, alle funzioni affidate alla stessa ed al proprio presidente.

L'art. 9 contempla la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli aventi diritto.

Gli artt. 10 e 11 disciplinano rispettivamente il seggio elettorale, inteso come il luogo in cui hanno luogo le relative operazioni, e le operazioni di voto, comprensive delle attribuzioni del presidente, dei compiti del segretario, delle operazioni relative alla apertura e chiusura del seggio.

La votazione avviene con sistema elettronico ( art. 12 ), con relative cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema, per le quali è previsto un referente informatico.

L'art. 13 indica i criteri per la validità e l'attribuzione del voto, comprese le ipotesi di voto nullo od annullato al ricorrere di determinate situazioni.

L'art. 14 chiude il complesso di norme dedicate allo svolgimento delle operazioni di voto, sino alla proclamazione degli eletti ed alla formazione di una prima graduatoria. Una seconda graduatoria è prevista per garantire l'equilibrio tra i generi, laddove non risulti raggiunto il quoziente di un terzo per quello meno rappresentato.

L'art. 15 regola l'eventuale subentro del primo dei non eletti nel rispetto dell'equilibrio di genere, e l'ipotesi di rinnovazione delle operazioni.

Gli ultimi due articoli (16 e 17) riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del regolamento.

Allo stato gli atti contengono, oltre alla relazione ministeriale ad al testo del provvedimento, (senza preambolo.):

-a) analisi tecnico normativa (A.T.N.);

-b) analisi di impatto sulla regolazione (A.I.R.);

-c) la relazione tecnica dell'ufficio del bilancio del ministero della giustizia, che attesta la validità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'art. 16 del testo del provvedimento;

-d) il parere, con osservazioni, del Consiglio nazionale forense presso il ministero della giustizia.

Il parere si compone di osservazioni generali e osservazioni riferite alle singole norme.

CONSIDERATO:

La sezione, esaminati i documenti in atti, compresi i pareri sopra menzionati, giudica rispondente con le finalità della norma primaria lo schema di regolamento in esame, e ne rileva la sostanziale coerenza ordinamentale, così da esprimere parere favorevole al testo nel suo impianto complessivo.

Giudica altresì di buon interesse per l'amministrazione i numerosi suggerimenti pervenuti dal Consiglio nazionale forense, all'interno di un parere di condivisione delle scelte di fondo del testo, sottolineandone il carattere prettamente attinente al merito operativo delle norme, e quindi utili per l'amministrazione, anche se in linea di massima parzialmente estranee alla sfera di responsabilità della Sezione.

Merita peraltro attenzione, anche da parte della Sezione, la ricorrente perplessità relativa all'opportunità di una norma transitoria che disciplini le elezioni negli ordini privati del tribunale di riferimento, dovendosi presumere che se ne intenda sancire indirettamente la soppressione;

- ugualmente la sezione ritiene di segnalare, come giuridicamente corrette e pertinenti, le osservazioni del parere del Consiglio nazionale forense così contrassegnate, nel parere dell'organismo:

-a) numero 2, nella quale si suggerisce che con il termine ": operazioni elettorali", si intenda l'intero procedimento elettorale, dalla delibera di indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti;

- b) numero 3, che suggerisce di individuare un periodo preciso per la convocazione delle elezioni- tra il 15 novembre e il 30 novembre-, al fine di consentire uniformità di comportamento da parte degli ordini;

-c) numero 5, laddove si suggerisce una nuova disposizione (indicata nel parere come art. 4 bis), per la corretta individuazione dei titolari dei diritti di elettorato sia attivo che passivo;

-d) numero 8, riferita all'art. 9, comma 5 del testo dell'amministrazione, che inserisce una formulazione che espliciti l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi;

-e) tutte le osservazioni ispirate alla finalità dirimere qualsiasi possibilità di contestazione.

Suggerisce la sezione, quale modifica che possa consentire uniformità di condotta per tutti gli ordini, l'indicazione di un preciso periodo temporale tra l'indizione delle elezioni e le operazioni di voto;

la proposizione di una corretta individuazione dei titolari di elettorato attivo e passivo (art. 4 bis);

l'indicazione di un limite di nominativi non superiore ai due terzi degli eligendi quando una lista contenga candidati di un solo genere;

La presa in considerazione di alcune proposte del C.N.F. per prevenire possibilità di contestazioni.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni delineate in motivazione.

   

L'ESTENSORE

 IL PRESIDENTE

   

Mauro Zampini

 Franco Frattini

   

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini