Sospensione del difensore dall’Ordine degli avvocati – Condominio – giudizio di appello - interruzione – corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 27302 del 30 novembre 2020 - commento
Condominio – giudizio di appello - interruzione - difensore del condominio sospeso dall’albo degli avvocati – non necessità di nuova procura per la prosecuzione del giudizio - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 27302 del 30 novembre 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO. La Corte di appello di Catanzaro, dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Condominio ed accolto il gravame principale di una condomina, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, annullando la deliberazione assembleare nella parte relativa all’approvazione del bilancio preventivo, in quanto in contrasto con il regolamento condominiale che prevedeva la preventiva comunicazione dello stesso ai condomini. La reciproca soccombenza delle parti e la complessità delle questioni trattate portavano la Corte del merito a compensare per metà le spese processuali. Il Condominio proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, lamentando, per quanto di interesse, che la condomina solo in sede di appello aveva rilevato la nullità della deliberazione assembleare.
Con ricorso principale in Cassazione la condomina lamentava che il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuta valida la costituzione del Condominio nel giudizio di appello malgrado l’invalidità della procura alle liti rilasciata dall’ex amministratore che, al tempo della sottoscrizione della stessa procura, era stato sostituito da altro amministratore. Sul punto la Corte del merito aveva affermato che la procura rilasciata in calce all’atto di citazione di primo grado da chi al momento amministrava il condominio valeva per tutti i gradi del giudizio. Peraltro – secondo la ricorrente - nuova procura e costituzione nel giudizio di appello da parte dell’ente erano comunque necessarie poiché il difensore, sospeso dall’albo, aveva ripreso l’attività difensiva in favore del Condominio al termine della sanzione.
Il Condominio svolgeva ricorso incidentale e lLa Corte Suprema rigettava entrambi i ricorsi.
DECISIONE. Sul ricorso principale la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, nel giudizio in cui sia parte un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, il quale opera, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Ne consegue che l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore del condominio già costituito in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuità (da ultimo Cass. 20 aprile 2006, n. 9282). Corretta, pertanto, la decisione di secondo grado nel ritenere valida la costituzione in appello del Condominio, poiché la procura alle liti rilasciata in primo grado era valida per tutti i gradi del giudizio.
Detto questo, quanto alla temporanea sospensione dall’albo professionale del legale del condominio i giudici di legittimità hanno affermato che la sospensione del procuratore dall’albo, pur producendo un effetto immediato ai fini dell’interruzione del giudizio, non genera gli stessi effetti dell’evento morte o radiazione per cui, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione. Pertanto, il procuratore che sia a conoscenza del fatto interruttivo collegato alla subita sanzione e della relativa durata, ancorchè in assenza di conoscenza legale della conseguente ordinanza di interruzione, deve riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato allo scadere del comminato periodo di sospensione dall’albo, provvedendo alla prosecuzione del giudizio nei termini di cui all’art. 305 c.p.c. con decorrenza dalla cessazione di detto periodo (Cass. 08 agosto 2019, n. 21186; Cass. 06 febbraio 2019, n. 3529).