Esame avvocato 2020 e 2021 – L’ Organismo Congressuale Forense ha chiesto al Ministro della giustizia di modificare le disposizioni organizzative dell’esame di avvocato previsto per il 13,14 e 15 Aprile 2021 e per dicembre 2021
Le richieste: 1) prevedere che sia disposta la costituzione delle sottocommissioni di cui all'art. 47, comma 3, della legge 247/2012 in numero adeguato a consentire la divisione dei candidati fino ad un massimo di n. 150 per ciascuna di esse; 2) consentire che, al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale ed anti- assembramento previste dalla normativa emergenziale anti-pandemica, lo svolgimento delle prove scritte possa avvenire in più plessi distinti anche su base circondariale o subcircondariale, delegandosi a ciascuna sottocommissione le relative competenze e responsabilità di gestione; 3) prevedere che la correzione degli elaborati sia affidata a ciascuna delle sottocommissioni innanzi alla quale i relativi candidati abbiano sostenuto le prove scritte, al fine di evitare che le necessità logistiche connesse agli spostamenti degli elaborati ritardino ulteriormente le operazioni di correzione.
Organismo Congressuale Forense
L'ASSEMBLEA DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, convocata nella seduta del 12 febbraio 2021 per dibattere sulle problematiche in materia di accesso,
RILEVATO
1- Che la sessione degli esami abilitazione per l'anno 2020 non si è potuta tenere nello scorso anno, a causa delle problematiche comiesse all'emergenza epidemiologica in atto ed è stata rinviata dal dicembre 2020 ai prossimi 13, 14 e 15 aprile 2021, con il concreto rischio però che si renda necessario un ulteriore differimento, atteso che lo stato di emergenza pandemico è attualmente prorogato fino 30 aprile 2021;
2- Che il numero di candidati e le modalità di tenuta dell'esame determinano oggettive e significative problematiche di compatibilità delle prove con le misure di restrizione sanitaria e con l'andamento irregolare e, in parte, imprevedibile del quadro epidemiologico;
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3- Che la questione ha suscitato un ampio dibattito interno all'Avvocatura, con la prospettazione di varie ipotesi di soluzioni emergenziali, tutte vagliate dall'Assemblea nel dibattito svoltosi nella seduta del 22.01.2021 e in quella odierna;
4- Che l'Organismo Congressuale Forense ha inoltre dato ascolto alle numerose segnalazioni pervenute da parte dei giovani tirocinanti, che hanno segnalato la situazione di profondo disagio in cui si sono venuti a trovare per la situazione causata dalla pandemia e che hanno chiesto che venga consentito loro di sostenere quanto prima l'esame di abilitazione alla professione forense nel rispetto della normativa di sicurezza;
5- Che è pertanto assolutamente necessario ecl urgente che il Governo ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per le rispettive prerogative e competenze, concertino ed adottino quanto prima i provvedimenti (normativi, regolamentari e amministrativi) funzionali a consentire lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense relativamente alla sessione 2020;
6- Che tali interventi dovranno assicurare che l'esame mantenga la attuale struttura e, al contempo, dovranno consentirne lo svolgimento in condizioni di adeguatezza sanitaria, attraverso la divisione del numero dei candidati in modo tale da garantire il massimo distanziamento possibile;
7- Che è altrettanto necessario operare affinché l'intera sessione d'esame possa concludersi in tempo utile prima dell'inizio di quella successiva legislativamente prevista per il dicembre 2021;
8- Che, stante Fattuale andamento del fenomeno pandemico, è opportuno prevedere che le misure emergenziali proposte siano volte a regolare anche la sessione dell'esame di abilitazione del dicembre 2021;
DELIBERA
Di richiedere al Governo e al Ministro della Giustizia di affrontare la questione in via di urgenza, assumendo gli interventi idonei, da adottarsi, anche in via eccezionale per le sessioni di esame degli anni 2020 e 2021. in parziale deroga alle disposizioni vigenti previste dalla normativa sia primaria che regolamentare, nel rispetto delle esigenze e finalità proprie dell'esame e abilitazione, modificandone le disposizioni organizzative secondo quanto segue:
- prevedere che sia disposta la costituzione delle sottocommissioni di cui all'art. 47, comma 3, della legge 247/2012 in numero adeguato a consentire la divisione dei candidati fino ad un massimo di n. 150 per ciascuna di esse;
- consentire che, al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale ed anti- assembramento previste dalla normativa emergenziale anti-pandemica, lo svolgimento delle prove scritte possa avvenire in più plessi distinti anche su base circondariale o subcircondariale, delegandosi a ciascuna sottocommissione le relative competenze e responsabilità di gestione;
- prevedere che la correzione degli elaborati sia affidata a ciascuna delle sottocommissioni innanzi alla quale i relativi candidati abbiano sostenuto le prove scritte, al fine di evitare che le necessità logistiche connesse agli spostamenti degli elaborati ritardino ulteriormente le operazioni di correzione.
Roma, 12 febbraio 2021
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico