Difetto di ius postulandi in capo al praticante avvocato nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace - Corte di Cassazione Ordinanza, Sez. 2 n. 3676 del 12/02/
La Corte ha avuto modo di affermare che "Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 29/02/2016, Rv. 639064).
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 247 del 2012, il cui art. 41, comma 12, ammette l'attività difensiva del praticante avvocato in sostituzione e sotto la responsabilità del cosiddetto "dominus", questa Corte ha ribadito il principio, affermando che "Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020, Rv. 657508).
Corte di Cassazione Ordinanza, Sez. 2 n. 3676 del 12/02/2021