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Errata attestazione di conformità della copia analogica di sentenza - Corte di Cassazione Ord. Sez. 1 n. 4401 del 18/02/2021

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (...) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della I. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore»

 

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, ha respinto l'appello proposto da Omissis, avverso l'ordinanza del 30 maggio 2017, notificata il 1giugno 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Omissis è affidato a tre motivi.

3. L'intimata Amministrazione dell'Interno ha presentato 'Atto di costituzione' ma non si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1- bis del dl. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc.c iv. (cfr. Sez. 3, Corte di Cassazione - n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo è improcedibile ex art. 369 cod. proc. civ..

2.1. Risulta che la copia della sentenza impugnata, allegata dal ricorrente per i fini di cui all'art. 369 cod. proc. pen., reca allegata un'attestazione di conformità all'originale datata «8/06/2019» e sottoscritta dall'«Omissis».

La procura speciale a ricorrere per cassazione, che è materialmente congiunta al ricorso stesso, il quale reca, in calce, la data del «20/05/2019» ed è stato notificato il <<27/05/2019», risulta, invece, anteriore all'attestazione di conformità all'originale della sentenza impugnata ed è sottoscritta per autentica dall'«Avv. Omissis».

L'avvocato che ha attestato la conformità all'originale della sentenza impugnata è, dunque, diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione, ed ha compiuto l'attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato.

2.2. Ricorrendo tale ipotesi, questa Corte ha già stabilito che: «Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (...) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della I. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore» (Sez. 6 - 3, n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 - 01; conf. Sez. 1 -, n. 6907 del 11/03/2020, Rv.

657478); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi "munito di procura", e non può di conseguenza attestare la conformità all'originale del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile. Nulla è dovuto per le spese per le ragioni indicate in premessa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.

228 del 2012, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 22 ottobre 2020