Esame avvocati 2020 – Le linee generali per la formulazione dei quesiti della Commissione Centrale
Commissione Centrale, costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003 n. 180, con decreto ministeriale 20 gennaio 2021, per la sessione degli esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati - anno 2020.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni
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Commissione Centrale, costituita ai sensi del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003 n. 180, con decreto ministeriale 20 gennaio 2021, per la sessione degli esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati - anno 2020.
LINEE GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEI QUESITI DA PORRE NELLA PRIMA PROVA ORALE E PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2021 N.31
La Commissione Centrale, composta dai Signori Avv. Cristiana ACCAGNO, dott. Giovanni MAMMONE, Avv. Massimo VINCENTI, avv. Leonardo ALVEMINI, prof. Franco CIARRETTA
Visti
- l’articolo 22, commi 3, 9 e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n.36, come modificato dall’art.1 - bis del decreto legge 21 maggio 2003 n.112, convertito in legge 8 luglio 2003 n.180, istitutivo della Commissione Centrale (nel seguito la “CC”) e delle relative competenze (nel seguito, la “Legge Istitutiva”);
- gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 n.247 (nel seguito, la “Legge 247/2012”);
- gli articoli 17 e 17 bis, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.37;
- i decreti del Ministro della giustizia 14 settembre 2020 e 20 gennaio 2021;
- gli articoli 1, 2 e 4, commi 1 e 6, del decreto legge 13 marzo 2021 n.31, in corso di conversione (nel seguito, il “DL 31/2021”);
- gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 13 aprile 2021, di cui all’articolo 3, comma 2, del DL 31/2021 (nel seguito il “DM Attuativo”).
Considerato
che con il DL 31/2021, ritenuta la permanenza di condizioni che non consentono lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che:
- limitatamente alla sessione indetta con il decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020 e ferme per il resto le norme previgenti, in quanto compatibili, l’esame sia articolato in due prove orali;
i termini decorrenti, nelle suddette norme, dall’inizio delle prove scritte, siano computati dalla data di inizio della prima prova orale, fissata dall’articolo 1 DM Attuativo “a decorrere dal 20 maggio 2021”;
- la prima prova abbia a oggetto “l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo
- la prima prova sia sostenuta dinanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di Corte d’appello del distretto di compimento del tirocinio, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, a cura della CC, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 2 DM Attuativo;
- la CC stabilisca “le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame”.
Dato atto
- che la CC ha provveduto a curare il sorteggio e l’abbinamento di cui all’articolo 4, comma 1, DL 31/2021, all’interno delle Fasce A-B-C-D-E, come individuate dall’articolo 2 DM Attuativo e secondo le modalità ivi disposte, con unanime deliberazione come da verbale del 15 aprile 2021, comunicato il giorno stesso alle Corti d’appello interessate, in esito alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni, in numero di 256, come da Allegato A allo stesso DM Attuativo e da corrispondenti DM di nomina;
- che, pertanto, si prevede entro il 25 aprile 2021 il sorteggio da parte di ciascuna Corte d’appello sede di esame delle relative sottocommissioni e della lettera dell’alfabeto per l’ordine di svolgimento e la corrispondente assegnazione dei candidati, che abbiano comunicato nel termine di cui all’articolo 6 DM Attuativo, scadente il 24 aprile 2021, l’opzione per le materie di esame prescelte, tanto per la prima che per la seconda prova orale, con successiva predisposizione dei calendari e comunicazione a ciascun candidato di luogo, data e ora della prova, mediante inserimento nell’area personale entro i 20 giorni precedenti.
Tenuto conto
- della esigenza delle sottocommissioni di disporre di linee generali da seguire in tempo utile alla predisposizione dei quesiti e alla correlata valutazione dei candidati, e di organizzare i relativi coordinamenti, indispensabili a favorirne omogeneità e coerenza; nonché degli stessi candidati di adeguarvi la preparazione specifica;
- delle ulteriori specificità, volte alla verifica, in luogo della preparazione funzionale alla produzione di due pareri e di un atto giudiziario su temi uniformi di provenienza ministeriale, con sette ore a disposizione per ciascuno, della capacità di elaborare un solo tema singolarmente proposto e prepararne la trattazione, in funzione della sua esposizione orale nei brevi tempi rispettivamente concessi, di un’ora complessiva assegnata per il suo svolgimento e cadenzata in parti eguali di trenta minuti per l’esame preliminare e la predisposizione di appunti e di schema di mero utilizzo personale, esclusi dalla valutazione, e di trenta minuti per la discussione;
- della disponibilità quale materiale di consultazione di quello stesso previsto per le prove scritte: codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato;
- non ultima, della estrema brevità dei tempi a disposizione per allestire strumenti applicativi adeguati alle nuove competenze assegnate, nell’esigenza di assicurare lo svolgimento e la conclusione della prima prova, considerati i rinvìi provocati dall’emergenza pandemica.
Ritenuto
A. Sulla natura e portata della verifica selettiva.
1. Il compito istituzionale della CC di definire “i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali”, con l’ulteriore vincolo di adozione dei criteri fissati dalla Legge Istitutiva alle lettere da a) ad e) dell’art.22, comma 9, come ripresi dall’articolo 46 Legge 247/2012, si vede oggi esteso alla elaborazione delle linee guida “da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame”, in precedenza assicurate dalla concentrazione delle prove scritte su temi identici per tutti i candidati, affidati alla discrezionalità ministeriale.
2. Resta, d’altra parte, con la funzione selettiva della prima prova, la conseguente esigenza di mantenerne autonomia di verifica rispetto agli approfondimenti conoscitivi confermati in capo alla seconda prova.
3. Oltre alla funzione selettiva, la nuova prova conserva, della struttura complessiva di quella precedente, il ricorso al metodo casistico, basato cioè sulla verifica della capacità di soluzione di casi concreti, come negli anni adottato nelle prove ministeriali, con l’utilizzo di temi desunti da decisioni giurisprudenziali di particolare rilevanza e novità, e con la disponibilità da parte dei candidati del medesimo materiale di consultazione.
4. Il passaggio dall’unicità dei temi scritti alla personalizzazione del tema di verifica su ciascun candidato, con ricaduta sulle sottocommissioni dell’onere di formulazione dei singoli casi, impone, in partenza, il rilievo che i presìdi di omogeneità e coerenza si confrontano con il perdurante rinvio dell’attuazione di strumenti adeguati, quali l’apprestamento e la gestione, affidati al supporto di specifica commissione di elevata competenza, di raccolta centralizzata di riferimento (data base), da cui estrarre le domande individuali da porre ai candidati.
B. Sui requisiti richiesti.
1. Quanto all’omogeneità, considerato l’elevato numero dei candidati e la complessità del contesto, è manifesta l’esigenza della previa individuazione e condivisione da parte delle sottocommissioni, in esito ad adeguati coordinamenti quanto meno a livello di distretti, se non a livello di fasce numeriche di raggruppamento, di condivisi criteri di reperimento e selezione della casistica.
2. Quanto alla coerenza, si evidenzia la prioritaria attenzione alla concentrazione della prova sulla verifica della capacità di elaborazione e di applicazione delle conoscenze, nonché di esposizione dei risultati, nei trenta minuti rispettivamente assegnati dunque in tempi estremamente contenuti, elevandosi pertanto a misura del requisito la prontezza e rapidità del riscontro.
Tanto premesso,
la Commissione Centrale, all’unanimità dei componenti sopra individuati, provvede ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del DL 31/2021, come segue.
I. Sul perimetro delle materie oggetto della prima prova.
1. Si ritiene che le urgenti esigenze del riposizionamento della preparazione per la prima prova, anche in funzione del regolamento della seconda, imponga prioritariamente più specifica considerazione dei perimetri delle materie che ne sono oggetto.
2. Il riferimento ai codici, per quanto attiene al diritto civile e al diritto penale, esclude la rilevanza di fattispecie regolate dalle leggi speciali.
3. La vastità del riferimento alla “materia regolata dal codice civile” (anche in comparazione con il limitato contenuto della parte speciale del codice penale) suggerisce un contenimento alla casistica riconducibile al diritto civile propriamente detto, con esclusione delle materie di cui ai libri V e VI, anche per la loro sovrapponibilità con gli approfondimenti specifici delle correlate materie in opzione con la seconda prova orale: diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto processuale civile.
4. Così pure, l’opzione per il diritto amministrativo si ritiene vada contenuta ai principi fondamentali e alle fattispecie di diritto sostanziale e processuale, indicativamente all’interno delle seguenti fonti normative: legge 7 agosto 1990 n. 241, decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, decreto legislativo 4 marzo 2013 n. 33, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
II. Sulla formulazione dei quesiti.
1. La previsione dell’articolo 22 della Legge Istitutiva, come riproposta dall’articolo 46 della Legge 247/2012, si conferma perfettamente operante nella individuazione e nella delimitazione dei compiti propri della CC e, a ricaduta, delle sottocommissioni, anche di fronte all’onere di formulazione dei quesiti, da considerare strettamente funzionale al compito primario della valutazione dei candidati.
2. Si propongono pertanto le seguenti indicazioni operative di carattere generale, ferma l’autonomia delle discrezionalità da riconoscere alle sottocommissioni esaminatrici:
a. che la formulazione dei quesiti per valutare la preparazione dei candidati e la capacità di fame applicazione nella concretezza dei rimedi di tutela si conformi alle metodiche di risalente adozione nella scelta dei casi, quali desumibili, oltre che dagli stessi quesiti ministeriali negli anni predisposti, dai disponibili repertori e/o banche dati sui più recenti e significativi precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità;
b. che, nella pluralità delle fonti da cui attingere, essa sia frutto, quanto meno a livello distrettuale, del coordinamento delle scelte, sotto adeguata guida di riferimento, come di fatto già in corso di attuazione, e, ovviamente, con il contributo delle competenze ed esperienze specifiche disponibili per ciascuna materia;
c. che l’organizzazione per la formulazione dei quesiti sia effettuata, sulla base dei fabbisogni per ciascuna materia risultanti dalla tempestiva conoscenza delle opzioni dei candidati e in tempo utile per l’inizio della prima prova, valutandosi l’utilizzabilità e la funzionalità di annotazione su supporto informatico dalla quale possano attingersi, con attribuzione casuale, i contenuti delle buste da proporre alla scelta del candidato;
d. che nella scelta dei casi si tenga conto della loro coerenza e adeguatezza con riguardo alla particolare brevità del tempo disponibile all’elaborazione.
III. Sui criteri di valutazione.
1. La prova si concreta nella verifica:
(I) della capacità di inquadrare ed elaborare in tempo estremamente breve il caso proposto e di individuarne gli eventuali rimedi a disposizione, con il solo supporto dei testi di legge annotati; e (II) di farne sintetica ed efficace esposizione.
2. Pertanto, è in primo luogo da ritenere operante il vincolo di adozione dei criteri legali, che qui si ripropongono:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
3. In concreto, il candidato sarà chiamato a dimostrare:
- l’efficacia dei collegamenti del caso proposto alla applicabile disciplina sostanziale e processuale;
- l’adeguatezza di inquadramento delle problematiche coinvolte;
- la capacità di individuazione delle soluzioni, anche alternative, e delle prospettabili criticità;
- la capacità di appropriata organizzazione degli argomenti;
- la correttezza e la capacità di sintesi dell’esposizione.
Roma, 19 aprile 2021
La Commissione Centrale