Art.24 del codice deontologico forense - Conflitto di interessi - Nozione - Fattispecie
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al mandato).