Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento.
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 - 01)