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il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo può sostituire in udienza avvocati diversi dal proprio dominus e se, in tal caso, occorra una delega scritta dall’avvocato patrocinante al praticante. Il COA di Monza formula due quesiti in materia di patr

Con il primo quesito, chiede chiarimenti in merito alla portata dell’inciso “anche se non si tratta di affari trattati direttamente dal medesimo” di cui all’art. 41 co. 12 Legge 247/2012, in particolare al fine di capire se il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa sostituire in udienza avvocati diversi dal proprio dominus e se, in tal caso, occorra una delega scritta dall’avvocato patrocinante al praticante, nella quale si espliciti che la sostituzione avviene sotto la responsabilità ed il controllo del dominus del praticante e infine se tale delega debba essere controfirmata anche dal dominus del praticante.


Con il secondo quesito, si chiede di sapere se, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa continuare ad esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato con cui collabora, segnalando ogni relativa variazione al proprio Ordine di appartenenza.

Con riferimento al primo quesito, si richiama anzitutto il parere n. 40/2019, nel quale si è chiarito che “la formulazione dell’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 è sufficientemente chiara nel consentire che il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato anche in relazione ad affari non trattati direttamente dal dominus, purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo” (cfr. altresì i pareri n. 4/2019, 3/2019 e 81/2018). Nulla osta, dunque, a che il praticante sostituisca in udienza un collega del dominus, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sostituzione in udienza e in forme tali da assicurare il controllo del dominus.

Con riferimento al secondo quesito, si osserva che – anche a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica – permane la necessità di indicare il nominativo del dominus. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica.

Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 8 luglio 2021