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Avvocato - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Opposizione a decreto ingiuntivo

Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Provvedimento conclusivo - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Regime impugnatolo - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatolo del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l’atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01)