Skip to main content

avvocato - compenso professionale - interessi di mora - Cass. n 8611/2022

Trattasi peraltro di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti di questa Corte, dai quali è possibile ricavare il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, ....

non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (così da ultimo Cass. n. n. 17655/2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citato articolo 28 - ora regolato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 - da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione).

 

Siffatta regola era stata ancor prima precisata da Cass. n. 2954/2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all'art. 28 e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (in senso conforme (Cass. 29 maggio 1999 n. 5240; Cass. 7 giugno 2005 n. 11777; Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass. n. 13586 del 17/12/1991, e la più remota cui sembra risalire per la prima volta l'affermazione di tale regola, Cass. n. 3995 del 11/06/1988).

 

In particolare, Cass. n. 20806/2011, nel riepilogare gli argomenti che deporrebbero a favore di questa conclusione, nel ribadire che la semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti, non è idonea a far decorrere gli interessi di mora, pur consapevole del fatto che la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito - non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale "in illiquidis non fit mora" - ha però ritenuto che è pur sempre necessario, affinché sia configurabile il colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare, con la conseguenza che, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (conf. Cass. n. 4561/1993).

 

Pertanto, nel caso in cui nel giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell'ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia "congrua", risulterebbe essenziale la liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza - con provvedimento discrezionale - ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera professionale e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico. 

Inoltre pur ribadendosi che il decreto ingiuntivo su notule professionali contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione - provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione - della documentazione offerta dal ricorrente, con la conseguenza che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce primo atto di rituale messa in mora, la decisione però ribadisce che nel procedimento ex art. 28 la mora decorre solo dalla liquidazione.

le sentenza

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220316/snciv@s62@a2022@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.