il titolo di avvocato specialista è conferito ai titolari di dottorato di ricerca ed anche ai professori ordinarî nei relativi settori di specializzazione - Tar Lazio Sentenza n. 10834/2022 del 01/08/2022
annullamento dell’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit., risultando esso illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinarî nei relativi settori di specializzazione. Ciò anche alla luce del disposto dell’art. 9, comma 8 l. 247 cit. che espressamente prevede che «gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salvatore R....., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore R....., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consiglio nazionale forense, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero della Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2020, n. 308, recante modifiche al d.m. 12 agosto 2015, n. 144 di approvazione del regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, nella parte in cui, mentre prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3 del d.m. 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, dello stesso d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, non prevede al contempo che il titolo di avvocato specialista può essere conferito a domanda anche a coloro i quali sono o sono stati professori universitari ordinari in uno dei settori di specializzazione di cui al citato art. 3;
b) dell’art. 6, comma 4 d.m. 12 agosto 2015, n. 144 come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, e dell’art. 8, nella parte in cui prevedono, anche per gli avvocati professori ordinari nei settori di cui all’art. 3, che possono conseguire il titolo di avvocato specialista in relazione alla “comprovata esperienza” sulla base dei titoli presentati e di un colloquio con una apposita commissione, oneri invece non previsti per gli avvocati dottori di ricerca;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della delibera del Consiglio nazionale forense n. 496 adottata nella seduta amministrativa del 19 novembre 2021, comunicata al ricorrente con pec del 31 gennaio 2022, con la quale si rigetta l’istanza del ricorrente di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, già professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di P… sino al 1° novembre 2011 (data di collocamento a riposo), impugnava il d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, (recante disposizioni in materia di conferimento del titolo di avvocato specialista) ed in particolare l’art. 2, comma 3.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata, mentre non si costituiva il Consiglio nazionale forense (Cnf).
3. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera Cnf con cui si rigettava l’istanza vòlta all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’elenco degli avvocati specialisti.
4. A quest’ultimo ricorso era unita istanza di sospensione interinale degli atti gravati: essa veniva chiamata dalla camera di consiglio del 23 marzo 2022, durante la quale il procuratore della parte rinunciava alla tutela cautelare.
5. All’udienza pubblica del 20 luglio 2022 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Con un unico motivo di ricorso si lamenta l’incoerenza e l’illogicità del decreto gravato, nella parte in cui prevede (art. 2, comma 3 d.m. 163 cit.) che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche ai titolari di dottorato di ricerca, senza prevedere per costoro ulteriori verifiche, mentre onera i professori ordinarî di dimostrare la propria comprovata esperienza sottoponendoli ad una procedura di valutazione, ovvero a seguire con profitto percorsi formativi almeno biennali.
6.1. Con il ricorso per motivi aggiunti, invece, si denuncia l’illegittimità derivata del provvedimento del Cnf con cui veniva negato il conferimento del titolo di avvocato specialista.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Invero, il titolo di avvocato specialista, previsto dall’art. 9 l. 31 dicembre 2012, n. 247 si «può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione» secondo le modalità fissate con disciplina regolamentare dal Ministero della giustizia: quest’ultima veniva inizialmente dettata con d.m. 12 agosto 2015, n. 144, successivamente modificato per mezzo del d.m. 163 cit. in questa sede impugnato.
7.2. In particolare, tra le modifiche in questa sede rilevanti, va osservato che l’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit. ha ampliato la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista potendo «essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione».
7.3. Orbene, senza approfondire il tema circa la riconducibilità della menzionata ipotesi ai casi di positivo superamento di percorsi formativi ovvero di comprovata esperienza nel settore, è evidente che una simile disposizione è illogica nella misura in cui consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle «competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione», cosí art. 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la «piena maturità scientifica» (v. art. 3, comma 2, lett. a) d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore.
7.4. Conseguentemente, il ricorso deve accogliersi con annullamento dell’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit., risultando esso illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinarî nei relativi settori di specializzazione. Ciò anche alla luce del disposto dell’art. 9, comma 8 l. 247 cit. che espressamente prevede che «gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».
7.5. L’accoglimento – nei limiti indicati – del ricorso avverso il decreto ministeriale travolge anche il provvedimento del Cnf impugnato con motivi aggiunti, attesa l’illegittimità derivata dello stesso.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre accessorî di legge. Compensa le spese relative alle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati: