Avvocato – crediti formativi previsti per il 2023 – 15 crediti di cui tre in materie obbligatorie – Delibera del Consiglio Nazionale forense del 13 gennaio 2023
Il CNF delibera che: l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'alt. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; - nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; - i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 66-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 16 DICEMBRE 2022
OMISSIS
DEUBERA N. 716
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio Nazionale Forense,
- Sentita la relatrice Consigliera Avv. Scarano,
- considerato che a seguito dell'emergenza COVID 19 si è reso necessario che la formazione degli Avvocati avvenisse osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che quindi, con precedenti provvedimenti di questo Consiglio si è concessa la possibilità di acquisire i crediti previsti integralmente in modalità FAD, concedendo anche agli Ordini Territoriali di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con I criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delie attività di Formazione a distanza (FAD)",
- considerato che, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,
- considerato che II C.N.F., in virtù della propria delibera - quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F.;
- considerata la necessità di continuare ad utilizzare tali criteri anche per l'anno 2023 poiché hanno risposto a standard di efficienza e di sicurezza rendendo possibile una maggiore la fruizione degli eventi formativi;
- considerato che la mole di richieste relative all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,
- considerato che la "Nota tecnica sull'accreditamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)'', adottata in data odierna, ai fini dell'accreditamento, prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto,
delibera che
1) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
3) gli esami al temine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza";
5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022.;
- considerato altresì che le delibere adottate durante l'emergenza COVID 19 hanno superato il concetto di triennio formativo e consentito l'acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare e che si ritiene di dover confermare tale disposizione anche per l'anno 2023;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi - in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche;
- tenuto conto delle precedenti delibere in materia di formazione continua;
delibera che
5) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'alt. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
6) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
7) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni
OMISSIS
È estratto conforme all'originale.
Roma, 13 gennaio 2023