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Onorari a carico del soccombente – liquidazione - somma domandata dall'attore - somma attribuita alla parte vincitrice - Corte di Cassazione Ordinanza n. 37851 del 28/12/2022

nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.

la sentenza integrale