Skip to main content

Corte di Cassazione, Spese giudiziali civili - Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023

cechRilevanza dell’omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.